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Ordinananza di ingiunzione nei confronti di Planetcall s.r.l. - 30 ottobre 2014 [3674193]

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[doc. web n. 3674193]

Ordinananza di ingiunzione nei confronti di Planetcall s.r.l. - 30 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 484 del 30 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di due distinte segnalazioni, che lamentavano la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate di natura promozionale, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito nei confronti di Vodafone Omnitel NV, H3G s.p.a. e di Planetcall s.r.l.. I riscontri forniti dalle citate società hanno consentito di accertare che Planetcall s.r.l. P.I.: 03058050794, con sede in Lamezia Terme (Cz), via U. Da Bisignano n. 15/17 ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali finalizzati all´effettuazione di comunicazioni telefoniche a contenuto promozionale ai numeri di utenza telefonica mobile dei due segnalanti, in assenza del consenso degli interessati ai sensi dell´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 18259/77197 dell´11 luglio 2012 e n. 27414/80088 del 5 novembre 2012 (che qui devono intendersi integralmente richiamati) con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative entrambe previste dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore, relativamente alle due contestazioni, non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO la società, designata in entrambe le circostanze responsabile del trattamento, ma operando in assoluta autonomia, ha svolto due distinti trattamenti di dati personali (così come qualificati dall´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, finalizzati all´effettuazione di due comunicazioni promozionali ai numeri di utenza telefonica mobile dei segnalanti in assenza del prescritto consenso dei due interessati ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 23, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis del Codice deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni, per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Planetcall s.r.l. P.I.: 03058050794, con sede in Lamezia Terme (Cz), via U. Da Bisignano n. 15/17, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall´art. 162, commi 2-bis del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia