g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 ottobre 2014 [3671357]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3671357]

Provvedimento del 16 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 462 del 16 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 27 maggio 2014 nei confronti di Unicredit S.p.A. con cui XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in qualità di erede della madre defunta, di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali di quest´ultima "legati direttamente o indirettamente a tutti i rapporti commerciali o di altro tipo intercorsi tra la defunta (…) e la Unicredit S.p.A., in qualunque periodo", nonché "tutti i dati contenuti negli estratti conto e nell´eventuale conto titoli o fondi d´investimento", chiedendo altresì di ottenere la comunicazione in forma intellegibile degli stessi; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 luglio 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 giugno 2014 con cui il titolare del trattamento, nel rappresentare di aver già fornito un parziale riscontro alle richieste dell´interessata anteriormente alla proposizione del ricorso, ha provveduto a trasmettere alla ricorrente, "ad integrazione della (…) comunicazione e-mail del 30.04.2014 (…), duplicati degli estratti conto del c/c n. (…) dal 01.04.1994 al 31.12.2003 in formato elettronico (…), precisando comunque che le evidenze contabili delle relative operazioni ivi contenute sono state distrutte per decorsi tempi di conservazione previsti per legge"; l´istituto di credito resistente ha inoltre comunicato, relativamente alla diversa richiesta avanzata dalla ricorrente in data 22.05.2014 e volta ad ottenere "copia degli assegni bancari transitati sul c/c" intestato alla de cuius, la disponibilità a fornire gli stessi, ai sensi della normativa in materia bancaria, previa corresponsione "delle previste spese e commissioni";

VISTA la nota del 17 giugno 2014 con cui l´interessata, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha chiesto a quest´ultimo di precisare se, con riferimento agli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 01.04.1994 e il 31.12.2003 di cui ha ottenuto il duplicato, siano disponibili copie cartacee e/o elettroniche di tutti o parte degli assegni bancari transitati sul conto corrente della madre defunta o, in alternativa, evidenze elettroniche del soggetto emittente e del soggetto beneficiario dei predetti assegni;

VISTA la nota datata 23 giugno 2014 con cui Unicredit S.p.A. ha rappresentato di aver provveduto a consegnare alla ricorrente, in data 18 giugno 2014, tutte le copie degli assegni rinvenuti ed ha confermato, in merito alle ulteriori richieste avanzate dalla medesima, "che la documentazione cartacea e le evidenze elettroniche relative alle operazioni contabili (ivi compresi i dati relativi al traente ed al beneficiario degli assegni emessi e/o versati sul conto n. (…)) antecedenti al 31.12.2003 non sono risultati reperibili, stante il decorso dei tempi di conservazione per legge";

VISTA la nota del 25 giugno con cui la ricorrente, nel confermare di aver ritirato presso la competente filiale di Unicredit S.p.A. "n. 67 assegni movimentati sul c/c n. (…), datati a partire da gennaio 2004, pagando" la somma richiesta, ha tuttavia rilevato che "mancano tuttora altri 20 assegni dal 03.03.2004 al 11.08.2009", indicati in un´apposita tabella allegata dalla medesima, rilevando altresì che "tali assegni erano stati già richiesti il 22.05.2014 ai sensi dell´art. 119 T.U.B. e che rientrano nel termine decennale" di conservazione previsto dalla medesima normativa;

VISTA la nota del 27 giugno 2014 con cui il titolare del trattamento ha rilevato di aver già consegnato uno tra i venti assegni indicati nella tabella allegata dall´interessata, dichiarando, in merito ai restanti diciannove, di non aver potuto recuperare le relative "evidenze presso le banche corrispondenti, ove i medesimi titoli sono stati tempo per tempo negoziati" e ribadendo comunque che "il rilascio di tale documentazione è disciplinato dal disposto dell´art. 119, 4° comma, del D.Lg. 1.9.1993 n. 385";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che alle richieste correttamente formulate, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, in sede di interpello preventivo e di successivo ricorso, si sono sovrapposte, nel corso del presente procedimento, istanze già in precedenza avanzate ad Unicredit S.p.A. ed aventi ad oggetto la richiesta di ottenere copia di documentazione bancaria come tale legittimamente formulabile solo ai sensi della diversa normativa in materia bancaria contenuta nel d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. "Testo Unico Bancario");

RILEVATO che l´oggetto della odierna decisione deve dunque essere limitato alla valutazione dell´avvenuto riscontro, da parte del titolare del trattamento, delle richieste legittimamente avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice;

RITENUTO pertanto, sotto tale profilo e alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro mediante la comunicazione dei dati richiesti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia