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Provvedimento del 16 ottobre 2014 [3668677]

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[doc. web n. 3668677]

Provvedimento del 16 ottobre 2014

Registro dei provvedimentI
n. 461 del 16 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 luglio 2014 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pruiti Ciarello e Andrea Caristi, nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Fatto Quotidiano", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on-line del predetto quotidiano di un articolo del 13 ottobre 2013 (dal titolo "KW") contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo si era trovato coinvolto, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i comuni motori di ricerca esterni al sito internet del citato quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, rilevato che "articoli come quelli oggetto del presente ricorso, sono gravemente lesivi della (…) reputazione e contribuiscono, in ragione della (…) persistenza on-line, alla creazione di danni economici nella misura in cui "rovinano" la sua immagine commerciale" di imprenditore ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 17 luglio 2014 con cui la società editrice resistente, "pur rivendicando la legittimità della pubblicazione a suo tempo effettuata e la attualità della notizia", ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere dall´articolo indicato ogni riferimento alla persona dell´interessato "con la eliminazione dell´ultimo inciso, contenente le sue generalità, nonché i link utilizzando i quali quelle generalità sarebbero state ugualmente visualizzate", così "pervenendo allo scopo che il ricorrente si è prefissato"; il titolare del trattamento ha inoltre precisato che "l´articolo, pur rimanendo nel sito del quotidiano, avendo ad oggetto le problematiche dell´autocertificazione, è stato sottratto ai motori di ricerca, poiché le eliminazioni effettuate impediscono che esso venga visualizzato ancora, attraverso questi ultimi, digitando le generalità del ricorrente";

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 29 luglio 2014 nel corso della quale il ricorrente, lamentando la mancata ricezione della nota trasmessa dal titolare del trattamento il 17 luglio 2014, ha preso atto di quanto nella stessa dichiarato ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, provvedendo a rimuovere dall´articolo indicato nell´atto introduttivo del procedimento ogni riferimento alla persona dell´interessato, in modo da escludere l´indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia