g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Dante Zanaboni - 10 luglio 2014 [3658357]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3658357]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Dante Zanaboni - 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 362 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Varese, nell´ambito di un´attività di verifica fiscale, ha accertato, in data 24 aprile 2012, che l´Impresa Individuale Oggi compro oro di Zanaboni Dante P.Iva: 02539590121, con sede in Varese, viale Borri n. 17, in persona del sig. Dante Zanaboni, nato a Milano il 23 settembre 1948, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 3 telecamere installate all´interno dell´insegna luminosa, nr. 1 telecamera posta all´ingresso, nr. 1 sistema di registrazione e n. 1 monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 2 del 7 giugno 2012 con cui è stata contestata alla predetta Impresa Individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia della Guardia di finanza di Varese predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, trasmesso in datata 29 giugno 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´Impresa Individuale , ha evidenziato come sia "(…) presente un cartello che avvisa le persone in transito del fatto che ogni loro azione sarà ripresa e conservata per qualche tempo", ove, peraltro, "(…) per coloro che vengono ripresi risulta palese la conoscenza del soggetto che effettua le riprese e le conserva per un limitato periodo di tempo (…)". Osserva, inoltre, come "L´installazione di telecamere di sicurezza richieste dalla Questura di Varese per la prevenzione di reati e atti illeciti è requisito necessario per il rilascio dell´autorizzazione amministrativa. Si ritiene pertanto che le finalità perseguite con il trattamento dei dati personali tramite dispositivi di videosorveglianza risultino implicite (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Si evidenzia come ai sensi dell´art. 13 del Codice, all´interessato, devono essere fornite, prima che abbiano inizio le operazioni relative (riprese dell´impianto di videosorveglianza), tutte le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare (o indovinare) tutti gli elementi richiesti dalle lettere dalla a) alla f) del citato art. 13, comma 1. Sul punto, si precisa che l´indicazione del titolare del trattamento (Impresa Individuale Oggi compro oro di Zanaboni Dante) e della finalità del medesimo sono requisiti essenziali, ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, dell´informativa "minima" così come definita dall´Autorità. Si rileva, poi, come il fatto che l´installazione di un impianto di videosorveglianza sia il necessario presupposto al rilascio dell´autorizzazione amministrativa da parte della Questura di Varese, non costituisce un´esimente all´obbligo di rendere la prescritta informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del citato provvedimento in materia di videosorveglianza;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa Individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Dante Zanaboni, nato a Milano il 23 settembre 1948 quale titolare dell´Impresa Individuale Oggi compro oro di Zanaboni Dante P.Iva: 02539590121, con sede in Varese, viale Borri n. 17, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia