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Provvedimento del 9 ottobre 2014 [3635293]

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[doc. web n. 3635293]

Provvedimento del 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 457 del 9 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata in data 27 gennaio 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con cui XY ha chiesto al Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca di ottenere la rettifica di "un dato informativo errato contenuto nell´Anagrafe nazionale degli studenti", gestita dal medesimo Ministero, rappresentando di aver riscontrato, a seguito di registrazione al portale Universitaly, che nel proprio profilo "viene indicata come "Scuola superiore frequentata" l´Istituto d´arte ISA Roma III", pur avendo invece "frequentato regolarmente il Liceo artistico statale (…) conseguendo la maturità artistica nell´anno scolastico 2012/2013; in particolare: - dall´a.s. 2008/2009 all´a.s. 2011/2012 il Liceo "G. De Chirico" di Roma (…); - nell´a.s. 2012/2013, a seguito di dimensionamento operato nella regione Lazio, il Liceo artistico "G.C. Argan" di Roma (…)";

VISTA la nota del 5 marzo 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il previo interpello, ha rappresentato la correttezza dei dati inseriti nell´Anagrafe Nazionale degli Studenti rilevando che, per effetto del piano di dimensionamento approvato dagli organi regionali competenti, l´istituto scolastico frequentato dall´interessato è stato oggetto di rilevanti interventi di modifica che l´Anagrafe medesima si è limitata a recepire; il Ministero ha, in particolare, rilevato che il liceo artistico De Chirico, istituto superiore presso il quale il ricorrente aveva avviato il proprio percorso scolastico nell´a.s. 2008/2009, "in base alla delibera della Regione Lazio sul dimensionamento del 3/02/2012 è stato aggregato all´istituto d´Arte "Argan Roma Isa3"" ed ha altresì precisato che "la delibera della Regione è stata recepita dalla "Direzione Generale dell´Istruzione per il Lazio (…) che conserva unicamente codice e denominazione dell´Istituto d´Arte Roma 3";

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 16 maggio 2014 nei confronti del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca (di seguito Miur), con cui XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere la rettifica del dato riferito all´istituto scolastico superiore frequentato contenuto nell´Anagrafe Nazionale degli Studenti gestita dal Miur, nonché di ottenere la modifica delle "condizioni che tale dato informativo hanno prodotto" in modo da conseguire, nell´ambito delle banche dati che utilizzano informazioni tratte dalla predetta Anagrafe, tra cui quella dove attinge il portale Universitaly, una corretta rappresentazione del titolo di studio effettivamente conseguito; il ricorrente ha, in particolare, rilevato che "detta informazione induce in errore i possibili fruitori del portale in quanto: a) non contiene alcun elemento informativo che consenta di riconoscere l´esatto diploma di maturità conseguito, cioè la maturità artistica; b) al contrario, induce erroneamente a credere (…) che il titolo di maturità conseguito sia quello proprio dell´Istituto d´Arte, vale a dire la qualifica di Maestro d´Arte", eccependo altresì che "la persistenza della suddetta informazione errata nel portale, oltre che in tutte le banche dati che detto portale alimentano ovvero ne derivano, possa recargli danno anche in considerazione del fatto che università, aziende, studi professionali, centri di ricerca e così via fanno sempre più ampio ricorso a forme di reclutamento online di collaboratori attraverso la consultazione di banche dati e/o l´elaborazione di curricula basate su Big Data";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 maggio 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dall´interessato, ha richiamato quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, precisando che "il titolo di studio su modulo di carta filigranata conseguito" dal ricorrente "al termine della frequenza del corso di studio seguito, viene rilasciato dall´istituto scolastico presso il quale è stato sostenuto il relativo esame" e considerato che "la denominazione ufficiale dell´istituto interessato, come emerge dal decreto del direttore regionale del Lazio n. 27/2012 (…) è quella di "I.S.A. Roma 3" che assume la rappresentanza legale anche per il liceo artistico De Chirico di via Ferrini, il diploma di cui trattasi non può che essere conferito da tale Istituto, con la esatta specificazione dell´intero corso di studi seguito"; il Miur ha dunque rappresentato di non poter accogliere le richieste dell´interessato non essendo possibile modificare "la formale denominazione ufficiale dell´istituzione scolastica (…) che rappresenta il soggetto giuridico individuato con il citato DDG n. 27/2012 definito a seguito della concertazione tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale in sede di razionalizzazione della rete scolastica";

VISTA la nota del 4 giugno 2014 con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha rilevato, facendo riferimento ai dati che lo riguardano emergenti dalla consultazione del portale Universitaly, che "seppure si possa  per ipotesi ritenere corretta la denominazione dell´Istituto (per quanto continuamente contraddetta nella realtà quotidiana da parte dell´istituto stesso, che si presenta come "Liceo Artistico statale G.C. Argan") tuttavia non si vede come possa essere accettato per vero che la "tipologia" del corso di studi seguito" dall´interessato "corrisponda all´Istituto d´arte, che era istituto professionale, mentre al contrario è veritiero sostenere che corrisponde al corso di studi del Liceo artistico"; il ricorrente ha inoltre evidenziato che, tenuto conto che il Miur ha comunque chiarito che la specificazione del corso di studi seguito risulterà  dal diploma di maturità conseguito "la cui potenziale diffusione è limitata al sottoscritto, a maggior ragione dovrebbe essere recepita e non contraddetta anche in banche dati informatiche con potenzialità di diffusione pressoché infinita, quale l´Anagrafe nazionale degli studenti";

VISTA la nota, trasmessa all´Autorità il 28 luglio 2014, con cui il Miur, pur condividendo, "in astratto, (…) le perplessità manifestate dal sig. XY attraverso le ulteriori, molteplici considerazioni", ha ribadito quanto già comunicato in precedenza "dovendosi necessariamente assumere a riferimento esclusivamente la situazione giuridico-formale esistente", ovvero l´avvenuta unificazione tra l´ISA Roma 3 e il liceo artistico De Chirico con individuazione della sede legale della nuova istituzione scolastica "presso l´istituto ISA Roma 3", competente dunque a rilasciare "i titoli finali conseguiti al termine dei due distinti percorsi di studio" comunque contenenti la specifica denominazione della tipologia di studi seguita "che nel caso del sig. XY è quella di "Diploma di liceo artistico"";

VISTA la nota del 4 agosto 2014 con cui il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di ottenere la rettifica del dato relativo all´istituto scolastico presso cui ha conseguito il diploma di scuola superiore in modo che lo stesso risulti rispondente al percorso di studi effettivamente seguito;

RILEVATO che, sulla base delle indicazioni fornite dal titolare del trattamento, la normativa di settore,  che trova la sua fonte di riferimento nella legge n. 59 del 15 marzo 1997 (contenente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), nonché nel d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (contenente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997 n. 59") e nel successivo D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 (contenente il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell´art. 21 della Legge 15/3/1997, n. 59, art. 4"), prevede, nell´ottica di razionalizzazione della relativa spesa, l´adozione su base regionale del piano di dimensionamento scolastico; rilevato che, in attuazione di tale previsione, la Regione Lazio ha adottato, con delibera di Giunta Regionale n. 42 del 3 febbraio 2012 recepita dalla Direzione Generale dell´Istruzione per il Lazio con Decreto n. 22 del 21 febbraio 2012 e, a parziale rettifica di quest´ultimo, con successivo decreto n. 27 del 5 marzo 2012, il piano di dimensionamento regionale per l´anno scolastico 2012/2013 -  anno in cui risulta essersi diplomato il ricorrente – in virtù del quale il liceo artistico "G. De Chirico", presso cui il ricorrente aveva originariamente avviato il proprio percorso scolastico di istruzione superiore, è stato unificato con l´Istituto d´Arte "Argan Roma Isa 3" che, assumendo la rappresentanza legale anche del primo, risulta correttamente indicato come l´istituto scolastico conferente il diploma nell´anno scolastico indicato dall´interessato;

RILEVATO inoltre che tale dato, cui, secondo quanto previsto nell´Allegato tecnico al D.M. n. 74 del 5 agosto 2010 recante la disciplina delle finalità, degli obiettivi e degli strumenti di attuazione dell´Anagrafe Nazionale degli Studenti, è peraltro abbinato un codice meccanografico univoco, risulta correttamente inserito all´interno dell´Anagrafe medesima di cui il Miur è titolare; rilevato altresì che quest´ultimo, limitandosi  a recepire quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento, non gode di alcuna discrezionalità in merito e non può pertanto apportare modifiche alla denominazione formalmente assunta dall´istituto che ha conferito il diploma quale risultante per effetto dell´applicazione del piano di dimensionamento regionale;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

• dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia