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Trattamento di dati tramite il dossier sanitario aziendale - Differimento dei termini - 11 settembre 2014 [3494478]

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[doc. web n. 3494478]

Trattamento di dati tramite il dossier sanitario aziendale - Differimento dei termini - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 403 dell´11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del 3 luglio 2014 con il quale il Garante ha prescritto all´Azienda sanitaria dell´Alto Adige (ASDAA) di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di rendere conforme al Codice il trattamento dei dati personali effettuato attraverso gli applicativi in uso presso la stessa (in www.gpdp.it, doc. web n. 3325808);

VISTO, in particolare, il punto 1, lett. b), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto all´ASDAA che i documenti sanitari attualmente trattati attraverso lo strumento del dossier sanitario restino disponibili solo al professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili dal reparto di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge (art. 22, comma 5, del Codice), adottando idonei accorgimenti, anche tecnici, affinché i medesimi documenti sanitari non siano più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitario con altri professionisti che curino l´interessato presso altri reparti, fino al momento in cui lo stesso esprima uno specifico consenso (artt. 13 e 76 e ss. del Codice), fissando per l´adempimento il termine di un mese dalla data di ricezione del predetto provvedimento (ovvero entro il 17 agosto 2014);

VISTO, altresì, il punto 2, lett. b), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto all´ASDAA di acquisire uno specifico consenso informato dell´interessato per utilizzare -attraverso lo strumento del dossier sanitario- anche le informazioni sanitarie relative a eventi clinici pregressi ovvero occorsi all´interessato in periodi precedenti rispetto al momento in cui lo stesso acconsente al trattamento dei suoi dati sanitari attraverso lo strumento del dossier sanitario (gestione del pregresso) e che tale consenso può essere raccolto anche unitamente a quello prescritto nel richiamato punto 1, lett. b), del predetto provvedimento;

VISTE le note del 14 e del 27 agosto 2014 con la quale l´Azienda Sanitaria dell´Alto Adige- Direzione generale- ha chiesto di prorogare "fino a fine ottobre 2014" il termine entro il quale implementare le misure richieste nei citati punti 1 e 2 della lett. b) del provvedimento del 3 luglio 2014, in particolare per il Comprensorio sanitario di Bolzano (Ospedale Centrale di Bolzano) e per il Comprensorio sanitario di Merano (Ospedale di Merano e Ospedale di Silandro), precisando, a tal fine, che:

- per i comprensori sanitari di Bressanone e Brunico (Ospedale di Bressanone, Ospedale di Vipiteno, Ospedale di Brunico e Ospedale di San Candido) "i documenti sanitari restano disponibili solo al professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti e non più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitario fino a quando non viene espresso uno specifico consenso" e che "il modulo (maschera) per la registrazione del consenso alla costituzione ed all´alimentazione del dossier sanitario (… anche) per i dati pregressi è stato predisposto e reso operativo";

- per il Comprensorio sanitario di Bolzano (Ospedale centrale di Bolzano) "nel sistema SDO_KEB (principale sistema informativo di gestione dei pazienti) i documenti sanitari restano disponibili solo al professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti e non più condivisi attraverso lo strumento del dossier sanitario fino a quando non viene espresso uno specifico consenso";

CONSIDERATO che quanto prescritto dal Garante nei citati punti 1 e 2, lett. b) del predetto provvedimento è stato parzialmente ottemperato;

CONSIDERATO quanto sostenuto dall´ASDAA, in ordine alla complessità e all´eterogeneità dei sistemi informativi in uso presso i comprensori di cui si compone l´Azienda, nonché in considerazione alla necessità di adeguarsi anche alle "misure di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul fascicolo sanitario diffuse dal Ministero della Salute";

RITENUTO di poter condividere le ragioni fondanti la richiesta di proroga avanzata dall´Azienda Sanitaria dell´Alto Adige e, quindi, di aderire alla stessa differendo al 31 ottobre 2014 il termine di cui al punto 1, lett. b) del predetto provvedimento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta di proroga del termine di cui al punto 1, lett. b) del provvedimento del 3 luglio 2014 formulata dall´Azienda Sanitaria dell´Alto Adige, dispone di differire tale termine al 31 ottobre 2014.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia