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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Easy Call srl - 24 luglio 2014 [3487732]

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[doc. web n. 3487732]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Easy Call srl - 24 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 24 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di cinque segnalazioni  pervenute all´Autorità con le quali veniva lamentata la ricezione di telefonate promozionali indesiderate effettuate nell´interesse di TeleTu Spa (di seguito TeleTu), l´Ufficio avviava diverse istruttorie volte a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dati personali, con riferimento all´attività di telemarketing. Le segnalazioni in particolare provenivano da: WW; YY; JJ; ZZ; KK;

PRESO ATTO dei riscontri forniti da TeleTu che ha dichiarato che le telefonate indesiderate, oggetto di segnalazione, erano state effettuate da Easy Call srl (d´ora in poi Easy Call), già con sede in Milano, via Soperga n. 17, e attualmente con sede in Rende (CS), Via Pedro Alvarez Cabral sn, P.I. 06631490965, società incaricata di effettuare attività di telemarketing per suo conto, designata per questo responsabile del trattamento dei dati personali. La società ha inoltre riferito che i nominativi in questione non risultavano inseriti nelle liste relative alle campagne promozionali inviate dalla stessa a Easy Call che era contrattualmente tenuta a chiamare "solo ed esclusivamente" i nominativi indicati nelle liste di volta in volta fornite da TeleTu. Di conseguenza, dunque, Easy Call aveva agito in completa autonomia, disattendendo le istruzioni impartite, tanto che TeleTu provvedeva, dopo diverse diffide, a risolvere il contratto;

RILEVATO che, al fine di accertare i fatti, il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche inviava a Easy Call diverse richieste di informazioni, in relazione alle singole segnalazioni ricevute, dirette a verificare le modalità di acquisizione dei dati degli interessati nonché le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso all´attività di telemarketing;

PRESO ATTO delle risposte fornite dalla predetta società che dichiarava, con riferimento  a tutte e cinque le segnalazioni che le chiamate in argomento erano "frutto di un mero errore manuale, consistito nella inesatta digitazione di altro numero telefonico, che, per mera causalità, ha dato la sequenza numerica risultata intestata [ai segnalanti]" e che "sono più di 200 gli operatori che lavorano presso la nostra struttura e che, essendo molte chiamate effettuate manualmente, è umano il verificarsi un errore durante la digitazione del numero";

VISTI i verbali n. 3723/75452 del 14 febbraio 2012, n. 5132/74260 del 27 febbraio 2012, n. 7914/75473 del 26 marzo 2012 con cui è stata contestata a Easy Call, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-quater del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 130, comma 3-bis, con riferimento al trattamento dei dati di quattro dei segnalanti (WW, YY, JJ, KK) i cui numeri di telefono risultavano iscritti al Registro delle opposizioni, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO il verbale n. 3713/73804 del 14 febbraio 2012 con cui è stata contestata a Easy Call, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 23 e 130, con riferimento al trattamento dei dati di uno dei segnalanti (ZZ) intestatario di un´utenza telefonica riservata, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATI i rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, dai quali non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta con riferimento a nessuno delle contestazioni sopra richiamate;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RITENUTO che, non avendo la parte partecipato al procedimento sanzionatorio, le scarne e generiche giustificazioni fornite da Easy Call nell´ambito delle varie istruttorie non consentano comunque di escluderne la responsabilità ai sensi di quanto previsto all´art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto tale esimente sussiste solo quando l´errore non sia determinato da colpa, circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere in alcun modo stata dimostrata dalla società che ha attribuito i fatti a generici errori di digitazione da parte dei propri operatori senza fornire specifici elementi idonei a comprovare l´adozione di ogni cautela e accorgimento volto a prevenire e/o impedire tali presunti errori da parte degli incaricati;

RILEVATO, pertanto, che Easy Call ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) finalizzato all´esecuzione di telefonate promozionali per conto di TeleTu in violazione del diritto di opposizione manifestato da quattro dei segnalanti (WW, YY, JJ, KK) mediante iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, ai sensi dell´art. 130, comma 3-bis, del Codice;

RILEVATO, altresì, che Easy Call ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) finalizzato all´esecuzione di telefonate promozionali per conto di TeleTu all´utenza telefonica riservata intestata a uno dei segnalanti (ZZ) senza aver reso una preventiva informativa allo stesso ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza aver acquisito un idoneo consenso necessario ai sensi dell´art 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate negli artt. 23 e 130, come richiamato dall´art. 167, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-quater, del Codice, che punisce la violazione del diritto di opposizione di cui all´art. 130, comma 3-bis, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054]. Sotto questo profilo occorre considerare che, nel caso di specie, la società ha commesso le violazioni contestate per fini di lucro e ha fornito elementi di riscontro assolutamente generici in sede istruttoria, non dimostrando peraltro di aver attuato misure idonee a prevenire ulteriori violazioni della specie;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di 20.000,00 euro (ventimila), per ciascuna delle quattro violazioni dell´art. 162, comma 2-quater accertate, nella misura di 20.000,00 euro (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis e 12.000,00 per la violazione di cui all´art. 161 del Codice, per un totale complessivo pari a 112.000,00 euro (centododicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Easy Call srl, già con sede in Milano, via Soperga n. 17, e attualmente con sede in Rende (CS), Via Pedro Alvarez Cabral sn, P.I. 06631490965, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 112.000,00 euro (centododicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni meglio specificate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 112.000,00 euro (centododicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia