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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Galleria Voci s.r.l.- 8 maggio 2014 [3434542]

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[doc. web n. 3434542]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Galleria Voci s.r.l.- 8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 235 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Catanzaro, nell´ambito di un´attività di controllo in materia di scontrini e ricevute fiscali, ha accertato, in data 27 aprile 2012, che Galleria Voci s.r.l. P.Iva: 02174230793, con sede in Catanzaro, C.so Mazzini n. 181, in persona del legale rappresentante pro-tempore, effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 8 telecamere poste  all´interno e all´esterno dei locali, un´unità di registrazione e un monitor, omettendo di rendere l´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. 02/2012 del 27 aprile 2012 con cui è stata contestata al legale rappresentante pro-tempore della predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia della Guardia di finanza di Catanzaro predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 15 maggio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha evidenziato come l´accertata assenza dell´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice, peraltro regolarmente affissa prima dell´effettuazione delle attività di controllo da parte della Guardia di finanza, dipenda dal fatto che "(…) in epoca recente sono stati effettuati piccoli interventi di restauro durante i quali la ditta esecutrice ha ritenuto opportuno rimuovere di sua iniziativa i cartelli senza avvisare (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Rilevato, negli scritti difensivi, come sia lo stesso trasgressore a dichiarare che "Lo scrivente ha avuto certo la colpa (…) di non accorgersi a lavori ultimati della mancata affissione dei cartelli (…)", si evidenzia come le predette argomentazioni non sostanziano la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile; inoltre, la circostanza che il titolare del trattamento si sia avvalso della collaborazione di una ditta esterna per la manutenzione dell´impianto di videosorveglianza non esime il medesimo dall´obbligo di verificare la correttezza del trattamento e, pertanto, di rendere l´informativa;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) , omettendo di rendere l´informativa di ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Galleria Voci s.r.l. P.Iva: 02174230793, con sede in Catanzaro, C.so Mazzini n. 181, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia