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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Danilo Discolpa - 6 marzo 2014 [3393382]

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[doc. web n. 3393382]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Danilo Discolpa - 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 110 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura di Varese, Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione, ha svolto, in data 2 ottobre 2011, degli accertamenti presso il circolo privato denominato "Titanic", sito in Gallarate, via Forze Armate n. 1, verificando che presso tale circolo venivano effettuati dei trattamenti di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza e attraverso la registrazione dei documenti di riconoscimento dei clienti ai fini della loro iscrizione al circolo. Entrambi i trattamenti di dati personali venivano effettuati senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTI i verbali n. 100207/11A/2011 e n. 100208/11A/2011 del 10 ottobre 2011, con cui sono state contestate al sig. Danilo Discolpa, nato a Messina il 29.08.1983 e ivi residente in via G. Chinigò pal. 10, in qualità di titolare del circolo privato "Titanic", le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Questura di Varese non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che sig. Danilo Discolpa, CF. DSCDNL83M29F158, nato a Messina il 29.08.1983 e ivi residente in via G. Chinigò pal. 10, in qualità di titolare del circolo privato "Titanic", ha effettuato dei distinti trattamenti di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante il sistema di videosorveglianza e la raccolta dei dati dei soci, omettendo di rendere, in entrambi i casi, l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento), (2.400,00 euro per ciascuna violazione accertata);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Danilo Discolpa, CF. DSCDNL83M29F158, nato a Messina il 29.08.1983 e ivi residente in via G. Chinigò pal. 10, in qualità di titolare del circolo privato "Titanic", di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia