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Provvedimento del 26 giugno 2014 [3341426]

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[doc. web n. 3341426]

Provvedimento del 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 336 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 27 marzo 2014, nei confronti di Crif S.p.A. ed Experian Cerved Information Services S.p.A. con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianfranco Apollonio, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in via principale, la cancellazione dai sistemi informativi gestiti dalle società resistenti delle segnalazioni negative a suo carico inerenti una procedura fallimentare, risalente al 2001 e successivamente estinta nel 2007, riferita ad una società di cui la medesima è stata socia accomandataria ed invocando altresì, in via subordinata, la sospensione della visibilità delle predette informazioni da parte di terzi; la ricorrente, nell´eccepire l´illegittimità del trattamento, ha lamentato "il grave pregiudizio che ha subito e che continua a subire (…) a causa di un dato non più attuale (riferito, altresì, ad una società oramai cancellata)" che costituisce "circostanza (…) ostativa al pieno esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, all´esplicazione della propria personalità, ivi compreso quello di accesso al credito"; l´interessata ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 8 aprile 2014, con cui Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessata, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, tuttavia, che la resistente ha comunque dichiarato, "in un´ottica di massima collaborazione", di aver provveduto "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali;

VISTA la nota dell´11 aprile 2014 con la quale Experian Cerved Information Services S.p.A., pur confermando la legittimità del trattamento posto in essere in quanto ritenuto conforme alle disposizioni vigenti in materia, ha dichiarato "in attesa degli approfondimenti in corso presso l´Autorità in materia di informazioni commerciali (…), di provvedere alla sospensione temporanea della comunicazione delle informazioni" indicate nel ricorso;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessata ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo le resistenti provveduto a fornire un riscontro adeguato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia