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Provvedimento del 12 giugno 2014 [3337404]

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[doc. web n. 3337404]

Provvedimento del 12 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 12 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") inviata da Valerio Di Stefano nei confronti di Amedia s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una e.mail "pubblicitaria (…) recante una newsletter avente carattere economico" inviata al proprio indirizzo di posta elettronica XX@valeriodistefano.com", ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione degli stessi; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto l´11 marzo 2014 nei confronti di Amedia s.r.l., con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprie richieste sostenendo di aver ricevuto ulteriori comunicazioni promozionali anche dopo l´invio dell´interpello preventivo e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 maggio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta al Garante il 31 marzo 2014 con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha sostenuto di non avere ricevuto l´interpello preventivo presumibilmente  perchè inviato a tre indirizzi  di posta elettronica non certificata e non all´indirizzo pec registrato presso la Camera di commercio di Milano; rilevato che la resistente, in quanto giornale on-line iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), ha dichiarato che "non invia mail pubblicitarie o mail avente carattere economico" ma realizza "contenuti di natura finanziaria che vengono distribuiti con cadenza settimanale tramite formato newsletter" alla lista degli iscritti; rilevato che la resistente ha confermato di non detenere ulteriori dati oltre il citato indirizzo di posta elettronica del ricorrente che è stato raccolto e conservato in un archivio informatico e non è stato comunicato a terzi, ad esclusione della società esterna incaricata della gestione del servizio; considerato che la resistente, nel rilevare che il ricorrente non ha utilizzato la funzione automatica di cancellazione dei dati presente in ogni comunicazione inviata, ha comunque preso atto della richiesta del ricorrente al quale ha confermato che lo stesso non riceverà più la newsletter della società e che il suo indirizzo e.mail verrà definitivamente cancellato; rilevato che la resistente  ha anche fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 29 marzo 2014 con la quale il ricorrente, che ha ulteriormente documentato l´invio dell´interpello preventivo, ha sostenuto la piena legittimità dell´utilizzo a tal fine di un indirizzo di posta elettronica tradizionale, ha sottolineato la tardività del riscontro ottenuto e ha, infine, ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota del 3 giugno 2014 con la quale la resistente, ribadendo quanto già sostenuto nella precedente nota difensiva, ha precisato l´origine del dato affermando che l´indirizzo e.mail del ricorrente è stato acquisito "da una iscrizione tramite apposito modulo pubblicato sul (…) sito";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice avendo la società resistente fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Amedia s.r.l. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Amedia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia