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Provvedimento del 15 maggio 2014 [3318820]

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[doc. web n. 3318820]

Provvedimento del 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 254 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 18 dicembre 2013, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica "XY@gmail.com" di una comunicazione promozionale indesiderata, ha esercitato i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ed ha chiesto a Calicantus s.r.l. di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento,  del responsabile eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale;

VISTA la nota del 2 gennaio 2014 con cui Calicantus s.r.l., nel fornire riscontro all´interpello preventivo, aveva dichiarato di aver reperito i dati riferiti al ricorrente in quanto riportati sul sito Internet della Securitas Aurum e di averli utilizzati per l´invio di comunicazioni commerciali, confermando in ogni caso che tali dati non erano stati archiviati, che non erano stati comunicati o diffusi ad altri soggetti e che in ogni caso non sarebbero state inviate al ricorrente ulteriori comunicazioni; rilevato che il titolare del trattamento aveva anche fornito indicazioni in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

VISTO il ricorso presentato in data 6 febbraio 2014 nei confronti di Calicantus s.r.l. con cui Andrea Segato ha ribadito le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 marzo 2014 con cui la resistente ha precisato di avere già fornito riscontro a tutte le istanze del ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso con la nota del 2 gennaio 2014 di cui ha allegato copia; rilevato che la società ha sostenuto di aver inviato la comunicazione promozionale in questione all´azienda Securitas Aurum/Kinebarren e non alla persona del ricorrente; ciò, in quanto l´indirizzo e.mail "XY@gmail.com" viene riportato sul sito "Securitas Aurum/Kinebarren" e non può essere considerato la "personale casella di posta elettronica" del ricorrente, come invece quest´ultimo afferma nel ricorso; rilevato infatti che "Securitas Aurum/Kinebarren" risulta essere un marchio registrato dal ricorrente per le proprie attività commerciali di compravendita oro; rilevato, comunque, che l´indirizzo e.mail in questione, come confermato nella citata nota del 2 gennaio 2014, non è stato memorizzato dalla società;

VISTA l´e.mail del 25 marzo 2014 con la quale il ricorrente ha eccepito di non essere titolare di alcuna azienda e che la pagina web citata dalla resistente "promoziona un business per cercare clienti per un´altra azienda", essendo "una pagina di promozioni aziende alla ricerca di clienti";

RILEVATO che il titolare del trattamento già in data antecedente alla proposizione del ricorso aveva fornito riscontro alle istanze del ricorrente affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver memorizzato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente; rilevato che la resistente, già prima del ricorso, aveva fornito al ricorrente riscontro in ordine alla richieste contenute nell´interpello preventivo, come infatti risulta dalla nota del 2 gennaio 2014 che lo stesso ricorrente ha allegato al ricorso; rilevato, che ciò nonostante, il ricorrente ha comunque ritenuto di inoltrare il ricorso nei confronti della resistente

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 200 che dovrà liquidarli in favore di Calicantus s.r.l. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 200 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore di Calicantus s.r.l. in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia