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Provvedimento del 5 giugno 2014 [3315832]

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[doc. web n. 3315832]

Provvedimento del 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 291 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 10 aprile 2014 nei confronti di Antonio Dainotti, con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alfredo Sigillò Massara, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dei video che la ritraggono nell´atto di danzare con l´odierno resistente (insegnante di tango in alcuni corsi seguiti dall´interessata "negli anni 2010, 2011 e 2012") dal medesimo caricati "sul portale generalista youtube" in associazione al marchio "rayolatino.it", collegato al suo nominativo, e altresì accessibili anche attraverso il sito web dello stesso, sul cui sfondo era altresì stata pubblicata un´immagine della stessa; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l´illegittimità dell´avvenuta diffusione in quanto effettuata in assenza di specifico consenso, tenuto conto che le "videoriproduzioni (…) erano state autorizzate solo per uso didattico e non certo per la divulgazione a fini pubblicitari rivolta a un pubblico indefinito"; la ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 29 aprile 2014 con cui il resistente ha rilevato che la ricorrente fosse "consapevole e consenziente che i video venissero pubblicati su youtube e nel sito del sig. Dainotti", come dimostrato dal contenuto di diverse e.mail intercorse tra le due parti aventi ad oggetto l´utilizzo cui erano destinati i video in questione, nonché le eventuali modifiche da apportare agli stessi prima della pubblicazione; il titolare del trattamento, nell´estendere le medesime considerazioni anche alla presenza dell´immagine dell´interessata sul proprio sito web, ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste dalla stessa avanzate, l´intenzione di provvedere alla rimozione "dei video dal canale rayolatino del portale youtube"; 

VISTA la nota del 26 XY 2014 con cui la ricorrente, pur lamentando il ritardo osservato dal resistente nell´adottare le misure richieste, ha preso atto dell´avvenuta rimozione delle immagini a sé riferibili;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Antonio Dainotti, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Antonio Dainotti, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3315832
Data
05/06/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso