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Provvedimento del 5 giugno 2014 [3315803]

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[doc. web n. 3315803]

Provvedimento del 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 290 del 5 giugno 2014

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 27 febbraio 2014 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti David D´Agostini e Diego D´Agostini, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), con riguardo all´avvenuta pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "Messaggero Veneto" di un articolo, datato KK 2013, relativo ad un´indagine penale nella quale è stato coinvolto anche il ricorrente "avente ad oggetto presunti messaggi diffamatori pubblicati sul blog denominato "Il Perbenista"", ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal suddetto articolo o, in subordine, l´aggiornamento dei dati giudiziari che lo riguardano alla luce degli sviluppi successivi della vicenda; il ricorrente ha infatti segnalato che il procedimento penale oggetto dell´articolo citato si è concluso nei suoi riguardi con l´adozione di un "decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto", circostanza di cui è stato dato conto in un successivo articolo pubblicato dalla medesima testata in data 23 novembre 2013, ma di cui non è stata fatta alcuna menzione nell´articolo originario che quindi, attraverso una ricerca condotta tramite i motori di ricerca esterni al sito, inciderebbe in modo negativo "sul profilo e sull´immagine dell´interessato"; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 18 marzo 2014 con cui Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha rilevato che "la richiesta avanzata risulta indirizzata ad un soggetto giuridico (…) diverso dal titolare del trattamento", eccependo che "la (…) società non è l´editore della testata indicata dal ricorrente" e che "pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

RILEVATO che, la società resistente ha omesso di rispondere all´interpello preventivo proposto dal ricorrente il quale ha pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo la società resistente dichiarato, solo nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non essere il titolare del trattamento, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RILEVATO tuttavia che, nel corso del procedimento è emerso che il sito web della testata giornalistica coinvolta risulta strutturato in modo tale da non rendere agevole l´identificazione del soggetto qualificabile quale titolare del trattamento, inficiando così la correttezza formale delle eventuali istanze provenienti dagli interessati; rilevato pertanto che l´Autorità provvederà con autonomo procedimento ad approfondire la questione, valutando l´opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l´effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia