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Provvedimento del 5 giugno 2014 [3315181]

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[doc. web n. 3315181]

Provvedimento del 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 289 del  5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 26 febbraio 2014, nei confronti di Crif S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A. e Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in via principale la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano relativi ad un´ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 5 marzo 2009; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che la citata iscrizione è stata oggetto di annotazione di cancellazione in data 8 agosto 2012; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 aprile 2014 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 18 marzo 2014, con la quale Crif S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso, "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza", sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso (…) limitandosi a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, tuttavia, che la resistente ha comunque dichiarato, "in un´ottica di massima collaborazione", di aver provveduto "a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali; 

VISTA la nota, datata 19 marzo 2014, con la quale Experian Cerved Information Services S.p.A., nel confermare la legittimità del trattamento posto in essere, ha rilevato come le informazioni segnalate siano "assolutamente in linea con quelle registrate e consultabili presso le fonti ufficiali di provenienza", dichiarando comunque di aver provveduto, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazioni commerciali, "alla sospensione temporanea a terzi dei dati oggetto del ricorso";

VISTA la nota, datata 24 marzo 2014, con cui Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la liceità del trattamento svolto con riferimento alle informazioni oggetto di ricorso in quanto le stesse sono "esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice"; rilevato, tuttavia, che Cerved ha già disposto, in linea con gli orientamenti espressi dal Garante in altri casi e nelle more della prospettata definizione di criteri comuni per gli operatori del settore, la sospensione temporanea della visualizzazione delle informazioni in questione nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalle resistenti ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato lecitamente utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1 lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tali tipologie di trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare anche "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che le resistenti, ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, hanno comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tali società ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia