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Provvedimento del 29 maggio 2014 [3310388]

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[doc. web n. 3310388]

Provvedimento del 29 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 29 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 24 febbraio 2014, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la sospensione della visibilità, dai prodotti informativi Cerved, dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di "KK & C.", società di cui il ricorrente era stato solo socio accomandante; rilevato che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni sarebbe eccedente e non pertinente riguardando eventi pregiudizievoli relativi ad un terzo (la società) e non la sua persona e tenuto anche conto che lo stesso fallimento, risalente all´anno 2006, è stato chiuso con decreto del 26 maggio 2008, senza che il ricorrente sia stato in alcun modo coinvolto nella procedura concorsuale in questione godendo per intero della limitazione di responsabilità garantita ai soci accomandanti ex art. 2313 c.c.; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 aprile 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 26 marzo 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come le informazioni oggetto di contestazione risultino, nell´ambito dei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferite" non al ricorrente bensì alla società "riportate in apposite riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese ("c.d. connesse") con cui l´interessato abbia avuto in essere uno stretto legame a livello societario (…)"; la resistente ha comunque comunicato che, fermo restando quanto appena rappresentato, ha ritenuto di poter provvedere, per ragioni di opportunità, alla sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferibili all´interessato, "delle contestate informazioni riguardanti il fallimento della predetta società, rispetto alla quale lo stesso rivestiva la qualifica di socio accomandante, in linea quindi con gli ultimi provvedimenti del Garante e nelle more della definizione del (…) codice deontologico in materia di informazioni commerciali";

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalla resistente in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di "KK & C." nell´ambito dei prodotti informativi riferiti direttamente al ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della specificità della disciplina di settore incidente sulla fattispecie in questione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia