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Provvedimento dell'8 maggio 2014 [3310358]

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[doc. web n. 3310358]

Provvedimento dell´8 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 241 dell´8 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 4 febbraio 2014 nei confronti di Eurizon Capital Sgr S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Campobasso e Luigi Novelli, in relazione ad un contratto di portafoglio relativo ai fondi di investimento per un importo in origine di lire 300.000.001 (euro 154.937,07), di cui aveva conferito a San Paolo Asset Management S.p.A., oggi Eurizon Capital Sgr S.p.A., il mandato di amministrazione fiduciaria, ha chiesto, sia in proprio che in qualità di erede del fratello KW con il quale il suddetto contratto era cointestato, di conoscere la consistenza e tutte le informazioni relative ai suddetti fondi di investimento, mediante l´invio dell´ultima rendicontazione; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 febbraio 2014 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro nel frattempo ottenuto al proprio interpello preventivo dalla controparte; quest´ultima, con nota del 3 febbraio 2014, lo aveva informato che la Gestione Individuale di Portafogli in oggetto, intestata al ricorrente e al fratello KW defunto, era stata aperta in data 24 luglio 1999 e revocata in data 16 novembre 2001, con conseguente estinzione avvenuta in data 4 giugno 2002, trasmettendogli anche l´ultimo Rendiconto trimestrale al 31 dicembre 2001; il ricorrente ha ritenuto tuttavia tale riscontro non esaustivo ed ha chiesto di conoscere ulteriori informazioni circa l´estinzione del contratto di cui la banca non avrebbe fornito documentazione probante;

VISTA la nota datata 3 marzo 2014 con la quale la resistente, integrando il riscontro già fornito, ha dichiarato che, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla chiusura del rapporto contrattuale in questione e dato che "tutte le operazioni a valere sullo stesso sono (…) pervenute esclusivamente a mezzo di flussi informatici" inviati dalla banca intermediaria collocatrice, non le "è stato possibile reperire la relativa documentazione contrattuale"; rilevato che a seguito della revoca del Rapporto in data 5 novembre 2001, la resistente ha provveduto, "nei tempi tecnici necessari, ad accreditare il controvalore derivante dalla vendita degli strumenti finanziari in cui era investita la Gestione di Portafogli sul conto corrente n. (…), intestato ai Sig.ri XY e ZZ, aperto presso (…)"; la resistente ha inoltre fornito al ricorrente copia del Rendiconti trimestrali dal 30 settembre 1999 al 31 dicembre 2001;

VISTA la nota del 7 aprile 2014 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi della persona che nel novembre 2001 ha revocato il contratto di gestione del portafoglio in questione, nonché di conoscere il controvalore esatto derivante dalla vendita degli strumenti finanziari;

VISTA la nota del 15 aprile 2014 con la quale la resistente, in relazione alle contestazioni sollevate dal ricorrente, ha sostenuto che, come già chiarito, "il reperimento presso il citato intermediario della documentazione afferente la revoca del mandato non è stato possibile considerato che sono da tempo trascorsi i termini di conservazione della documentazione previsti dalla disposizioni normative vigenti"; rilevato che, ciò nonostante, "dalle evidenze disponibili sui sistemi gestionali di questa Società risulta che la revoca è stata disposta dai Sig.ri XY e ZZ" e che "in relazione al Rapporto non erano state conferite a terzi deleghe ad operare"; rilevato, inoltre, che il controvalore derivante dalla vendita degli strumenti finanziari in questione risultava essere già stato comunicato al ricorrente in quanto indicato nel Rendiconto Trimestrale al 31 dicembre 2001, allegato alla citata nota del 3 febbraio 2014, importo che la resistente ha comunque dichiarato essere pari a Lire 612.840.413 (Euro 316.505,66), che è stato trasferito sul conto corrente n. (…) intestato al ricorrente e al fratello KW defunto, aperto presso (…), a mezzo di due bonifici bancari del 13 e del 16 novembre 2001;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, provveduto a fornire un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Eurizon Capital Sgr S.p.A., nella misura di euro 250, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Eurizon Capital Sgr S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia