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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'ing. Claudio Zini - 5 giugno 2014 [3308041]

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[doc. web n. 3308041]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´ing. Claudio Zini - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 286 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dall´avv. Alessandro Roncolato inerente la ricezione di e-mail di natura promozionale indesiderate inviate da parte dell´Impresa Individuale C.S.F. Consulenza Servizi Informazione di Zini ing. Claudio P.I.:01253050502, con sede in San Giuliano Terme (Pi), via Aurelia n. 116 in persona del titolare Ing. Claudio Zini, nato a Lucca il 15 marzo 1967, l´Ufficio del Garante ha delegato, con apposito atto, la Compagnia della Guardia di finanza di Pisa, all´esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 27366/74353 del 7 dicembre 2011), la quale ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 18 aprile 2012. In tale ambito è stato accertato che la predetta Impresa Individuale, in qualità di titolare del trattamento, ha utilizzato l´indirizzo di posta elettronica del segnalante, inviando comunicazioni di natura promozionale tramite e-mail, senza avere reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 353 del 18 aprile 2012 con cui è stata contestata alla predetta Impresa Individuale la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa Individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando e-mail di natura promozionale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´ing. Claudio Zini, nato a Lucca il 15 marzo 1967 nella sua qualità di titolare dell´Impresa Individuale C.S.F. Consulenza Servizi Informazione di Zini ing. Claudio P.I.:01253050502, con sede in San Giuliano Terme (Pi), via Aurelia n. 116, di pagare la somma complessiva di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia