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Provvedimento del 29 maggio 2014 [3281902]

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[doc. web n. 3281902]

Provvedimento del 29 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 29 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 24 febbraio 2014 nei confronti di Unicredit S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Chimienti, ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice)– volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) e a "qualsiasi centrale rischi privata e/o pubblica" in relazione a due finanziamenti erogati in data 21 aprile 2005 e 6 dicembre 2005, nonché ad una carta di credito sempre concessa dalla medesima banca; ciò, in quanto il trattamento posto in essere da Unicredit S.p.A. sarebbe illecito stante la asserita mancata ricezione del preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati ai sistemi di informazioni creditizie, previsto dall´art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004,  Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2004); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 marzo 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice,  ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 30 aprile 2014 con la quale la resistente ha sostenuto che i finanziamenti in questione sono stati estinti in data 26 giugno 2013 con un versamento complessivo di euro 2.300, "a saldo e stralcio della posizione debitoria venutasi a creare nel tempo a seguito di diversi mancati pagamenti", che avevano interessato anche un conto corrente e la carta di credito in questione (come indicato nella proposta "saldo e stralcio" allegata dalla banca); rilevato che la banca resistente ha prodotto copia dei vari avvisi ai sensi dell´art. 4 del citato codice di deontologia e buona condotta via via trasmessi al ricorrente in relazione ai mancati pagamenti che hanno interessato i sopra citati rapporti, avvisi che "sono stati spediti mediante posta ordinaria ovvero affidata alla responsabilità del vettore utilizzato per l´inoltro di tutte le comunicazioni alla (…) Clientela, non essendo prevista dalla normativa alcuna specifica modalità", ma, in ogni caso, ha confermato di "aver disposto le cancellazioni di tutte le segnalazioni presenti nei Sistemi di Informazioni Creditizia"; rilevato che la banca ha anche sostenuto che "le segnalazioni presenti nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia rimarranno visibili come previsto dalla normativa", avendo peraltro comunicato con raccomandate a.r. ricevute dal ricorrente la decadenza dal beneficio del termine e la imminente segnalazione alla Centrale dei rischi in relazione ai citati rapporti; sul punto la banca ha precisato, richiamando anche alcune pronunce giurisprudenziali, che sarebbe priva di pregio giuridico l´eccezione sollevata dal ricorrente circa la firma apposta sull´avviso di ricevimento di tali raccomandate che non apparterrebbe al destinatario della lettera, in quanto, "essendo la raccomandata pervenuta all´indirizzo del destinatario, si deve presumere che la stessa sia venuta a sua conoscenza, ben potendo la cartolina essere validamente firmata anche da persona diversa dal destinatario stesso, rinvenuta temporaneamente presso la sua residenza";

RILEVATO che il trattamento dei dati oggetto di ricorso riferito alle segnalazioni effettuate a carico del ricorrente nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta essere stato posto in essere dalla resistente  in modo illecito perché volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (art.53 comma 1 lett. b) d.lgs.n. 385 del 1993; deliberazione CICR del 29 marzo 1994;provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n.139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato pertanto che, con riferimento alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni presenti in Centrale dei rischi della Banca d´Italia  il ricorso deve essere dichiarato infondato; rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti risulta che la banca resistente abbia comunque informato il ricorrente della imminente segnalazione nella Centrale dei rischi con le lettere raccomandate ricevute dal ricorrente in data 19 dicembre 2011;

RILEVATO invece che in ordine alle informazioni creditizie di tipo negativo comunicate ai s.i.c., deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente, seppure nel corso del procedimento disposto la cancellazione di tali dati;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto dell´infondatezza di alcune richieste dell´interessato e della particolarità della vicenda rappresentata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss.del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alle segnalazioni effettuate a carico del ricorrente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla comunicazione di informazioni creditizie di tipo negativo ai s.i.c.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia