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Provvedimento del 22 maggio 2014 [3280943]

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[doc. web n. 3280943]

Provvedimento del 22 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 11 febbraio 2014 nei confronti di Unicredit S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Pasquale Bertone, in qualità di legittimaria pretermessa dal defunto marito nel testamento (con il quale quest´ultimo aveva disposto di tutti i suoi beni in favore di un terzo soggetto), reiterando le istanze già in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di conoscere i dati che riguardano tutti i rapporti intrattenuti dal defunto marito con il citato istituto di credito alla data del decesso (conti correnti, conti di deposito titoli, fondi, polizze assicurative, ecc.), comunicando altresì le movimentazioni relativamente agli ultimi dieci anni ed il relativo saldo alla data del decesso ; ciò tenuto conto del fatto che, al fine di ricostruire l´asse ereditario sul quale determinare le porzioni ereditarie spettanti alla ricorrente, erede solo per la quota di legittima, risulta necessario "conoscere la consistenza del patrimonio del di Lei marito, al fine di esercitare l´azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva"; rilevato che la ricorrente ha chiesto di ottenere copia del certificato ai sensi dell´art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990 (dichiarazione di sussistenza credito/debito); la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 31 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art.149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 10 marzo 2014, con cui l´istituto di credito resistente ha fornito alla ricorrente l´elenco dei dati personali (anagrafici e identificativi) del de cuius detenuti in relazione ai rapporti contrattuali tempo per tempo intrattenuti presso la ex Banca di Roma, ora Unicredit S.p.A.; inoltre, la resistente ha fornito l´elenco dettagliato dei rapporti in essere o estinti intestati al de cuius anche in cointestazione con terzi soggetti ed ha anche sostenuto di aver consegnato alla ricorrente in data 4 marzo 2014 duplicati degli estratti conto dei rapporti di conto corrente n. 1021384*** (cointestato al de cuius e ad un terzo) e n. 4002774*** (intestato al de cuius); rilevato, infine, che la resistente si è dichiarata disponibile a fornire il certificato richiesto dalla ricorrente, previo pagamento delle spese previste secondo le tariffe pubblicizzate con il foglio informativo di prodotto, posto che "tale certificazione attiene gli obblighi che la legge fiscale pone a carico dell´erede/contribuente per poter entrare in possesso dei beni del de cuius e, quindi, non rientrante nei diritti previsti dall´art. 9 del Codice Privacy";

VISTA la memoria datata 13 marzo 2014 con la quale la ricorrente ha rilevato l´incompletezza del riscontro ricevuto dalla resistente; ciò, in quanto quest´ultima avrebbe omesso di fornire informazioni relativamente ad una polizza assicurativa del valore di circa € 50.000,00 intestata al de cuius e di  comunicare informazioni più specifiche rispetto alle singole operazioni effettuate, in particolare a quelle di importo rilevante, riportate negli estratti conto già forniti; la ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di copia del certificato ai sensi dell´art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990;

VISTA la nota del 17 aprile 2014 con la quale la resistente ha integrato le informazioni già fornite con il precedente riscontro comunicando ulteriori dati in relazione ai rapporti in essere o estinti intestati al de cuius anche in cointestazione con altri; in particolare, la stessa, oltre a fornire informazioni circa la citata polizza assicurativa del valore di € 50.000,00 stipulata dal de cuius con beneficiario in caso di morte "altro soggetto", ha comunicato ulteriori dati relativi alle operazioni di importo rilevante (importo pari o superiore a € 3.000,00) riportate negli estratti conto già forniti alla ricorrente;

RILEVATO che la richiesta della copia del certificato ai sensi dell´art. 48 del DL n. 346 del 1990 non rientra fra le richieste che l´interessato può  esercitare ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e deve essere quindi  ritenuta inammissibile;

RITENUTO, invece, in ordine ai restanti profili, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta della copia del certificato ai sensi dell´art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia