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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Graffignano - 5 giugno 2014 [3280919]

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[doc. web n. 3280919]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Graffignano - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 283 del 5 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione, tramite il sito web istituzionale del Comune di Graffignano C.F.: 00187570569, con sede in Graffignano (Vt), piazza del Comune n.7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di dati personali delle segnalanti attraverso la pubblicazione online della delibera di giunta Comunale n. 97 del 21 ottobre 2011;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito della citata segnalazione, ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale il Comune, con le note n. 313 del 16 gennaio 2012 e n. 1621 del 23 febbraio 2012, ha fornito riscontro consentendo di accertare che la pubblicazione del provvedimento contenente i dati personali delle segnalanti sul sito istituzionale del Comune di Graffignano è avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 267/2000 e che in tal modo il Comune ha causato una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 12527/77381 del 14 maggio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Graffignano, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Graffignano, evidenziando "(…) le difficoltà organizzative e le problematiche legate alla carenza cronica di personale (…) e, soprattutto all´insufficienza di risorse finanziarie a disposizione" con particolare riferimento al fatto che "(…) non esiste un responsabile (…) in possesso delle professionalità e delle specifiche competenze tecnologiche nell´ICT (…)", ha ribadito come "(…) la contestata diffusione di dati personali per un tempo eccedente quello previsto dall´art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (…) è derivata da una distrazione del tutto involontaria (…)". Ha rilevato, altresì, come "(…) il provvedimento sanzionatorio adottato appare eccessivo e sproporzionato (…) soprattutto se si tiene conto del fatto che, all´esito dell´istruttoria condotta, non è stato necessario promuovere l´adozione di alcun provvedimento prescrittivo o inibitorio del Collegio (…)". "Senza considerare che la deliberazione de qua (delibera di giunta Comunale n. 97 del 21 ottobre 2011, oggetto della contestazione) non è stata mai visibile ictu oculi al visitatore occasionale del sito web istituzionale (…) e solo una ricerca mirata e attenta ne poteva consentire una visualizzazione integrale (…)", ove, peraltro, sottolinea "(…) la ridotta portata lesiva della segnalata Deliberazione (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 11 marzo 2013 corredato da un´ulteriore nota difensiva datata 9 marzo 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi ed escludendo "(…) qualsiasi trattamento illecito di dati personali in questione per assoluta mancanza dell´intenzione di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare ad altri un danno e, pertanto, si contesta il verbale di violazione amministrativa (…) nella parte in cui richiama (…) l´art. 167 del D.lgs. 196/2003". Ad ogni buon conto ha richiesto la rateizzazione dell´eventuale sanzione comminata;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Quanto argomentato relativamente all´asserita buona fede del trasgressore, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. In effetti l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che, nel caso di specie, non è riscontrabile. Riguardo l´eccessività e la sproporzione della contestazione, si osserva come l´Ufficio del Garante, quale organo accertatore dell´illecito contestato, non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio. Sul punto, inoltre, giova rilevare come il fatto che l´Autorità non abbia ritenuto necessario adottare alcun provvedimento inibitorio o prescrittivo, non incide su alcuno degli elementi costitutivi dell´illecito contestato che, peraltro, è il primo atto di un procedimento amministrativo, quello sanzionatorio, distinto e separato da quello generato dalla segnalazione posta a base dell´attività istruttoria. Si rileva, altresì, come i dati personali contenuti nella delibera di giunta Comunale n. 97 del 21 ottobre 2011, oggetto di contestazione, non possano essere resi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale del Comune, ma debbano essere fruibili dai soli utenti interessati o, eventualmente, ai controinteressati in un procedimento amministrativo, senza che la facilità (o meno) di reperimento sul sito web del Comune della delibera in questione possa costituire una esimente dall´obbligo in argomento. Sul punto, peraltro, si evidenzia come anche "(…) la ridotta portata lesiva della segnalata Deliberazione (…)", non rappresenti alcun elemento costitutivo dell´illecito contestato. Si rileva, poi, l´inconferenza delle argomentazioni relative alla "(…) assoluta mancanza dell´intenzione di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare ad altri un danno(…)", atteso che, quelli richiamati, sono elementi essenziali volti a qualificare l´elemento soggettivo del reato previsto dall´art. 167 del Codice. Mentre, nel caso che ci occupa, il richiamo al citato art. 167, contenuto nell´art. 162, comma 2-bis del Codice quale norma sanzionatoria amministrativa, ha la sola funzione di indicare, mediante l´utilizzo dell´istituto del rinvio, la condotta che sostanzia l´illecito amministrativo oggetto dell´odierna contestazione (norma violata: art. 19 del Codice);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Graffignano ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, causando, attraverso la pubblicazione online della delibera di giunta Comunale n. 97 del 21 ottobre 2011  avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 267/2000, una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167, tra le quali l´art. 19 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Graffignano C.F.: 00187570569, con sede in Graffignano (Vt), piazza del Comune n.7, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia