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Provvedimento del 15 maggio 2014 [3278882]

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[doc. web n. 3278882]

Provvedimento del 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 251 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 6 febbraio 2014 nei confronti di AMM S.p.A., con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica "XY@aruba.it" di una comunicazione promozionale indesiderata, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che le predette operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 aprile 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta in data 22 aprile 2014 con cui la società resistente, allegando copia della comunicazione e.mail del 6 marzo 2014 inviata al ricorrente successivamente alla ricezione del ricorso, nonché della precedente e.mail inviata allo stesso in risposta all´interpello preventivo, ha sostenuto di aver trasmesso al ricorrente in data 20 dicembre 2013 la newsletter della società contenente gli auguri di Natale; ciò in quanto, avendo il ricorrente compilato in data 17 aprile 2011 un form per la richiesta di contatto commerciale da parte di Aruba Media Marketing s.r.l. (che dal 21/10/2013 ha mutato la propria denominazione in AMM S.p.A.) presente sul sito http://webmarketing.arubamediamarketing.it/consulenza-web-marketing.html, aveva formalmente accettato anche l´invio da parte della società di e.mail informative e pubblicitarie per conto proprio o di terzi; rilevato che, come specificato nella e.mail del 28 gennaio 2014 in risposta all´interpello preventivo, il ricorrente era stato informato della possibilità di disiscriversi dalla newsletter in autonomia, attraverso un link presente nella stessa e.mail pubblicitaria del 20 dicembre 2013; rilevato in ogni caso che nella nota del 6 marzo 2014 la resistente ha informato il ricorrente di aver disiscritto quest´ultimo dalla mailing list al momento della ricezione dell´interpello preventivo;

VISTE le comunicazioni e.mail del 5 maggio 2014 con le quali la società resistente ha precisato che in data 20 dicembre 2013 alle ore 13.59 il ricorrente si era già autonomamente disiscritto attraverso il link presente nella e.mail pubblicitaria dopodiché non ha più ricevuto alcuna informativa commerciale o newsletter della società; rilevato che successivamente il ricorrente è stato cancellato anche dagli archivi della società, come confermato a quest´ultimo nella nota del 6 marzo 2014;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso del procedimento, il parziale riscontro già fornito al ricorrente prima del ricorso, affermando (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto alla cancellazione dei dati relativi al ricorrente dagli archivi della società;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia