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Provvedimento del 24 aprile 2014 [3276231]

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[doc. web n. 3276231]

Provvedimento del 24 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 226 del 2 4aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 29 gennaio 2014 nei confronti di Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ha chiesto la cancellazione e, in subordine, la sospensione della visibilità dei dati personali che lo riguardano relativi al pignoramento n. 9887/6588 iscritto in data 4 febbraio 2003 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 e all´ipoteca giudiziale n. 69609/18722 iscritta in data 29 luglio 2003 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e incompleto, tenuto conto che le citate iscrizioni sono state entrambe oggetto di annotazione di cancellazione in data 5 agosto 2009; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata il 27 febbraio 2014 con la quale Crif S.p.A. ha rappresentato di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con numerose missive nelle quali si dava atto che nei propri sistemi sia il pignoramento che l´ipoteca giudiziale risultavano oggetto di cancellazione; rilevato che tale resistente ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che, nel caso specifico, la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari", "gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso", "si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche, svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale degli interessati e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che "i dati riferiti al Ricorrente sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza come si evince dalle ispezioni ipotecarie" allegate alla nota; rilevato, tuttavia, che pur ribadendo la liceità del trattamento svolto, la resistente, in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento delle informazioni commerciali, "e in un´ottica di massima collaborazione (…) ha provveduto (…) a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni" oggetto di ricorso;

VISTA la nota datata 3 marzo 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto che le informazioni oggetto della richiesta di cancellazione del ricorrente, "non risultano riportate (né attualmente, né alla data della (…) richiesta) in documenti o prodotti informativi (…) direttamente riferibili" al ricorrente;

RILEVATO anzitutto che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A., ferma restando la liceità del trattamento precedentemente svolto, ha comunque provveduto a sospendere la visibilità delle informazioni relative all´interessato e che può, pertanto, essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di tale società ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, anche nei confronti di Cerved Group S.p.A. avendo tale società dichiarato, ma solo nel corso del procedimento, che le informazioni oggetto di ricorso non sono riportate né attualmente, né lo erano alla data dell´interpello preventivo, in documenti o prodotti informativi Cerved direttamente riferiti all´interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A.;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia