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Provvedimento del 24 aprile 2014 [3268087]

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[doc. web n. 3268087]

Provvedimento del 24 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 24 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 gennaio 2014 nei confronti di Artisse s.r.l., con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale indesiderata in data 4 dicembre 2013, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati medesimi, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 20 e il 24 febbraio 2014, con le quali la società resistente, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell´interessato, ha affermato che "l´acquisizione dei nominativi avviene o attraverso i "domini" a cui voi richiedete l´apertura di posta elettronica, e di conseguenza vengono acquisiti dalle aziende per l´invio di materiale pubblicitario, o attraverso la visita dei siti aziendali ai quali viene autorizzato direttamente da voi l´invio di materiale pubblicitario"; nella medesima nota la resistente ha comunque dichiarato di aver provveduto alla cancellazione del nominativo dell´interessato - "tanto è vero che nessuna e-mail è stata più inoltrata al suo indirizzo di posta elettronica" – dalla data in cui lo stesso ne ha contestato la ricezione; nella medesima nota la resistente ha altresì precisato che l´indirizzo è stato utilizzato solo ed esclusivamente per l´invio di materiale pubblicitario e che lo stesso non è mai stato "diffuso";

VISTE le note pervenute via e-mail il 27 febbraio 2014 e il 25 marzo 2014 con le quali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con il quale la controparte ha fornito riscontro, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Artisse s.r.l., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Artisse s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3268087
Data
24/04/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso