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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paola Zorzolo - 20 febbraio 2014 [3248844]

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[doc. web n. 3248844]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paola Zorzolo - 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 88 del
20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Questura di Varese - Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione - nell´ambito di un´attività di controllo, ha svolto in data 4 aprile 2012 accertamenti presso la sala giochi denominata "Golden Palace di Zorzolo Paola", sita in Besozzo (VA), Via XXV aprile n. 46/B, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza, posto all´interno del locale, rispetto al quale è stato riscontrato che "il cartello con l´informativa prevista dalla normativa sulla privacy non è presente nella prima sala a cui si accede dall´ingresso. Tale cartello è presente solo nella seconda sala (…) ma è carente dell´indicazione del soggetto che effettua la registrazione e dei motivi della registrazione stessa";

VISTO il verbale del 17 aprile 2012, con cui è stata contestata alla sig.ra Paola Zorzolo, nata a Mortara (PV) l´11.04.1975 e residente a Ternate (VA), Via Motta n. 4, in qualità di titolare della sala giochi "Golden Palace", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dalla Questura non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha rilevato che nel verbale di contestazione è stata erroneamente indicata la norma sanzionatoria invece di quella violata, con ciò determinandosi un difetto della contestazione. Ha, inoltre, rilevato una contraddizione negli atti di accertamento, in quanto mentre nel verbale di ispezione risulta la presenza del cartello recante l´informativa, il verbale di contestazione recita che la ricorrente ha omesso di rendere l´informativa stessa. Inoltre, ha fatto presente che, conformemente a quanto disposto dall´art. 13 del Codice, l´informativa veniva resa oralmente;

LETTO il verbale di audizione dell´11 febbraio 2013, svoltosi ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non sono idonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato. Rispetto all´argomentazione proposta dalla parte, circa la nullità del verbale di contestazione in relazione all´errato riferimento alla norma sanzionatoria piuttosto che a quella violata, si rileva che tale circostanza non inficia la validità dell´atto, in quanto la condotta posta in essere dal trasgressore è delineata con sufficiente chiarezza. Inoltre, l´errore in argomento non ha implicato alcun pregiudizio per il diritto di difesa del trasgressore, che infatti è stato esercitato secondo le modalità indicate nell´art. 18 della legge n. 689/1981 (inviando memorie difensive e chiedendo ed effettuando l´audizione personale). Quanto, invece, alla presunta contraddizione esistente tra i due verbali, questa appare priva di rilievo, in quanto dall´esame della documentazione emerge che, pur essendo presente in una sola delle sale, il cartello recante l´informativa era privo di qualsiasi indicazione relativa al titolare e alle finalità del trattamento. Il provvedimento sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010, prevede espressamente che gli interessati siano messi in grado di conoscere gli estremi del titolare del trattamento posto in essere e le finalità dello stesso, nonché di sapere se le immagini sono solo visionate o anche registrate, mediante l´apposizione di un´informativa cd. "minima". La mancanza di questi elementi rende l´informativa inidonea con conseguente violazione dell´art. 13 del Codice. Con riferimento, invece, alla possibilità di rendere l´informativa oralmente, si rappresenta che la parte non ha fornito nessun elemento che permetta di verificare l´effettivo adempimento di tale obbligo nelle forme dichiarate;

RILEVATO, pertanto, che la sig.ra Paola Zorzolo, a Mortara (PV) l´11.04.1975 e residente a Ternate (VA), Via Motta n. 4, in qualità di titolare della sala giochi "Golden Palace", ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, rendendo una informativa inidonea agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

alla sig.ra Paola Zorzolo, a Mortara (PV) l´11.04.1975 e residente a Ternate (VA), Via Motta n. 4, in qualità di titolare della sala giochi "Golden Palace", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia