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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3248473]

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[doc. web n. 3248473]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 196 del
10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 19 novembre 2013, con cui Andrea Segato, lamentando l´avvenuta ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale indesiderata in data 18 novembre 2013, ha esercitato i diritti di cui agli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ed ha chiesto alla ditta Antica Dimora Patrizia di Alessandro Coluccelli di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere l´origine degli stessi dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile eventualmente designato, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale;

VISTA la nota, datata 22 novembre 2013, con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro all´interpello preventivo trasmesso dall´interessato, ha dichiarato che l´unico dato  detenuto "era l´indirizzo @mail" del medesimo "reperito in rete" attraverso i più comuni siti internet di pubblico accesso, dei quali non ha tuttavia saputo dare un´esatta individuazione, ed ha altresì fornito assicurazioni in merito all´avvenuta cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica riferibile al sig. Andrea Segato dall´elenco usualmente impiegato a fini pubblicitari;

VISTO il ricorso, presentato in data 2 gennaio 2014 nei confronti di Antica Dimora Patrizia di Alessandro Coluccelli, con cui Andrea Segato, nel lamentare di aver ricevuto, successivamente al riscontro ottenuto al previo interpello, un´ulteriore comunicazione promozionale indesiderata in data 3 dicembre 2013, ha invocato "il rispetto di quanto già richiesto (…) ai sensi dell´art. 7 e 8 del codice privacy"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 1° febbraio 2014, con cui il titolare della ditta resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro alle istanze avanzate dall´interessato in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, ha eccepito che l´odierno procedimento risulta "espressamente diretto avverso" una successiva comunicazione del 3 dicembre 2013 che il ricorrente afferma di aver indebitamente ricevuto; il resistente, nel manifestare le proprie perplessità in ordine all´effettivo avvenuto inoltro di tale comunicazione, ha comunque eccepito di non aver mai ricevuto alcuna contestazione in merito da parte dell´interessato e di essere stato invece direttamente investito dell´atto di ricorso senza dunque aver avuto la possibilità di chiarire in via preventiva la vicenda; il titolare della ditta resistente ha in ogni caso rappresentato, "a conferma della propria correttezza e buona fede (…), di aver sostituito da tempo (a far data dal 18.12.13) il software di gestione dell´invio delle email, con ciò eliminando alla radice il rischio che si potesse generare un ulteriore invio di posta elettronica al sig. Segato";

VISTE le note, trasmesse via e.mail il 4 ed il 7 febbraio 2014, con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato dalla controparte, ha ribadito le proprie richieste;  
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice,  non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure in parte solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a sostituire il software di gestione dei messaggi di carattere promozionale secondo modalità atte ad evitarne l´invio in assenza del consenso del destinatario;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Antica Dimora Patrizia di Alessandro Coluccelli, nella misura di euro 150, in ragione dell´avvenuto inoltro di un´ulteriore comunicazione di carattere commerciale successiva all´opposizione manifestata in proposito dall´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Antica Dimora Patrizia di Alessandro Coluccelli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia