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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Giuseppe Ilacqua - 20 febbraio 2014 [3247053]

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[doc. web n. 3247053]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti  di Giuseppe Ilacqua - 20 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 86 del
20 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3029/78073 del 7 febbraio 2012 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso la Società Editrice Sud s.p.a., con sede legale in Messina, via U. Bonino n. 15/C, P.I. 00072240831, formalizzati nel verbale di operazioni compiute dell´8 marzo 2012, da cui è emerso che presso la sede della società è presente un sistema di videosorveglianza composto da 19 telecamere, quindici delle quali sono configurate in modo da effettuare una registrazione delle immagini e sono "celate all´interno dei rilevatori di fumo e all´interno dei segnalatori luminosi delle uscite di emergenza e sono tutte collegate ad un registratore digitale". A fronte di tale trattamento dei dati personali, è stato accertato che le immagini registrate sono conservate per un periodo pari a sei giorni ed è stata riscontrata la presenza di un solo cartello recante l´informativa minima, posto nella hall dello stabile e in una posizione tale da non essere facilmente visibile, considerato anche che alcuni dipendenti, ascoltati nel corso degli accertamenti, hanno dichiarato di non essere a conoscenza "né del numero di ambienti videosorvegliati, né del posizionamento delle telecamere e del numero delle stesse", ma solo della presenza nello stabile dell´impianto di videosorveglianza;

VISTA la successiva nota, fatta pervenire dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´attività ispettiva, con cui la stessa ha precisato che il sistema di videosorveglianza è stato installato per la tutela dei beni aziendali e non per effettuare un controllo sull´attività dei dipendenti, sebbene gli stessi siano stato avvisati della possibilità di essere filmati, anche "tramite indicazione rese dai cartelli apposti nel raggio di azione dell´impianto ovvero da comunicazioni verbali a suo tempo rese dal responsabile designato". E´ stata, infatti, prodotta la documentazione relativa alla designazione del responsabile del trattamento, che è l´unico a poter accedere alle immagini registrate le quali sono conservate per 24 ore e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge;

RILEVATO che, sulla base degli elementi acquisiti, l´Autorità ha adottato in data 4 aprile 2013 un provvedimento (che qui deve intendersi integralmente richiamato) nei confronti della Società Editrice Sud s.p.a., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e c), e 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice, con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, anche con riferimento al controllo a distanza dell´attività dei lavoratori;

VISTO il verbale n. 25 del 17 aprile 2012 con cui sono state contestate al sig. Giuseppe Ilacqua, nato a Messina il 04/03/1943, C.F. LCQGPP43C04F158N, nella sua qualità di responsabile del trattamento, e alla Società Editrice Sud s.p.a., in qualità di obbligato in solido, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´inidonea informativa, e dall´art. 162, comma 2-ter per l´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010 relativamente ai tempi di conservazione delle immagini e all´adozione di misure di sicurezza (punti 3.3 e 3.4);

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la società, in relazione alla contestazione per inidonea informativa, oltre a precisare che "gli ambienti di lavoro non sono mai stati monitorati, all´infuori degli spazi di transito", ha fatto presente che "la legge non impone un minimo di cartelli idonei a segnalare l´ingresso in un´area eventualmente videosorvegliata (…). Né tantomeno sussistono criteri logistici di affissione in grado di inficiare l´informativa in parola". Quanto, invece, all´inosservanza del provvedimento sulla videosorveglianza, la parte ha dichiarato di aver adottato idonee misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione e di accesso non autorizzato alle immagini conservate, provvedendo a tal proposito alla designazione del responsabile del trattamento, laddove "nell´incarico è stata contemplata la conservazione dei dati per 24 ore o comunque per un periodo non superiore al limite temporale stabilito dalla normativa in materia; la cancellazione delle immagini; le modalità di accesso (solo al responsabile e ai delegati); la predisposizione dell´informativa minima; lo scopo del sistema di videosorveglianza";

LETTO il verbale di audizione del 19 novembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società, oltre a ribadire quanto già dichiarato negli scritti difensivi, ha dichiarato di aver apposto i cartelli recanti l´informativa nei luoghi in cui sono presenti le videocamere;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte risultano in parte idonee in relazione a quanto contestato. In primo luogo, si rileva che, con riferimento alla durata di conservazione delle immagini, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, non sussistono i presupposti per procedere all´applicazione della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice. Infatti, il provvedimento sulla videosorveglianza prevede che le immagini registrate possano essere conservate, quando sussistono motivate esigenze, il cui apprezzamento è rimesso al titolare, per un periodo non superiore a 7 giorni, presentando al Garante un´istanza di verifica preliminare per periodi superiori. Poiché è stato verificato, nel corso degli accertamenti ispettivi, che le immagini più datate risalivano a sei giorni prima, si ritiene di escludere sotto questo aspetto la responsabilità della parte. Diversamente, per quanto riguarda l´informativa, non può escludersi la responsabilità per quanto contestato. E´ emerso, infatti, dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla Guardia di finanza che il sistema di videosorveglianza era complesso, dislocato complessivamente su un´area di circa 7.500 mq, e costituito da 19 telecamere, quattro delle quali posizionate all´esterno dell´edificio e le restanti all´interno; per contro è stata riscontrata la presenza di un solo cartello recante l´informativa, posto nella hall dello stabile, con un formato assai ridotto (come riportato nel verbale di cm. 15x15) e tra l´altro non facilmente visualizzabile, in quanto collocato a circa 3 metri di altezza. Tali circostanze, complessivamente considerate, concorrono a individuare una situazione, nella quale il trattamento di dati personali è stato effettuato in maniera non conforme alle indicazione fornite dal Garante nel provvedimento sulla videosorveglianza. Infatti, si rileva che rispetto alle videocamere esterne, idonee dunque a riprendere chiunque si trova nel raggio d´azione delle stesse, l´informativa non è stata in alcun modo fornita; mentre, con riguardo alle telecamere interne, in considerazione della situazione già descritta, l´informativa così resa è da considerarsi sicuramente inidonea. Pertanto, deve ritenersi fondata la violazione dell´art. 13 del Codice. Inoltre, si ritiene che sia stata correttamente attribuita la responsabilità per l´omessa informativa al responsabile del trattamento, posto che dalla designazione effettuata dal titolare, si evince che "sarà cura del responsabile, mediante apposita modulistica/segnaletica, (…) provvedere ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata (…)", nonché, sulla base di quanto previsto dall´art. 6 della legge n. 689/1981, in solido alla società, di cui il predetto responsabile è dipendente;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Giuseppe Ilacqua, in qualità di responsabile del trattamento di dati personali effettuato dalla Società Editrice Sud s.p.a., ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice e in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

RITENUTO, invece, che la durata di conservazione delle immagini avviene per un periodo di tempo che non è superiore a quello stabilito dal provvedimento sulla videosorveglianza;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice;

ORDINA

al sig. Giuseppe Ilacqua, nato a Messina il 04/03/1943, C.F. LCQGPP43C04F158N, nella sua qualità di responsabile del trattamento, e alla Società Editrice Sud s.p.a., in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia