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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3223190]

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[doc. web n. 3223190]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 18 dicembre 2013, presentato da Gabriele Chiarini nei confronti di Tiscali S.p.a., con cui il ricorrente, nel lamentare la ricezione di e-mail di carattere pubblicitario al proprio indirizzo di posta elettronica XX@tiscali.it, ha ribadito la richiesta previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice")  volta ad opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano per finalità promozionali ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel comunicare che la controparte, oltre a non avere ancora fornito alcun riscontro, continua ad inviare con cadenza quotidiana e-mail pubblicitarie al proprio indirizzo di posta elettronica, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 marzo 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che l´interpello preventivo è stato erroneamente inviato ad un indirizzo pec utilizzato per soli fini amministrativi/istituzionali e che questo ha determinato il ritardo con il quale fornisce riscontro alle istanze dell´interessato, ha affermato che "sta provvedendo a cancellare l´email indicata nel ricorso dalle liste di email marketing";  nella medesima nota la società resistente, nel chiarire che "al ricorrente sono riconducibili due servizi Tiscali, uno intestato a lui come persona fisica ed un altro intestato al suo studio professionale", ha altresì affermato che "il perdurare dell´invio delle mail pubblicitarie tiscali verso la casella XX@tiscali.it è dipeso dal fatto che il ricorrente (…) ha opposto il suo diniego sulla schermata del My Tiscali di un altro servizio, quello intestato al suo studio professionale e associato ad un diverso indirizzo di posta elettronica";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tiscali S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Tiscali S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia