g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 6 marzo 2014 [3211277]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3211277]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 28 novembre 2013 nei confronti di Banco di Sardegna S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Zucca, in qualità di erede del Sig. (…), deceduto il 9.5.2003 e intestatario di una cassetta di sicurezza presso il predetto istituto bancario, nel lamentare l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha reiterato le istanze già in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti al de cuius, con specifico riferimento "ai dati contenuti nel registro degli accessi alla cassetta di sicurezza n. 67, contenente le firme del de cuius"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 dicembre  2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 20 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 dicembre 2013 con cui la banca resistente, nel precisare di avere già fornito alla ricorrente "la documentazione richiesta, inserendo anche copia riepilogativa dei documenti su cui risultavano riportati tutti gli accessi registrati alla cassetta n. 67 dalla data del rilascio alla chiusura", ha affermato che dalla predetta "documentazione già a mani della ricorrente, l´ultimo accesso diretto alla cassetta n. 67 da parte del de cuius risulta avvenuto in data 8.7.1999, come da allegata copia della pagina del relativo registro degli accessi"; nella medesima nota la resistente ha altresì dichiarato che "a quella data, sul rapporto non esistevano deleghe, risultando quella rilasciata a favore della Sig.ra (…), coniuge del de cuius, già estinta nel 1998 per decesso della delegata";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 7 gennaio 2014 con la quale la ricorrente ha evidenziato come la resistente abbia fornito "soltanto una fotocopia del registro di accesso compilato dall´addetto agli ingressi alle cassette di sicurezza per l´anno 1999, senza consentire l´accesso alla visione e alla eventuale estrazione di copia (ove si riscontri l´accesso alla cassetta 67) del registro degli accessi fino alla data del decesso del de cuius"; infatti, "contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il registro non riporta alcun elemento che permetta di individuare i titolari delle altre cassette di sicurezza, ma solo i numeri delle stesse"; nella medesima nota la ricorrente quindi, nel ritenere parziale il riscontro ottenuto dalla controparte, ha ribadito la richiesta di prendere "visione del registro degli accessi alla cassetta di sicurezza n. 67, successivi all´anno 1999 ed estrarne eventualmente copia";

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 febbraio 2014 con cui la banca resistente, nel ribadire che "in base alle evidenze ancora esistenti e presenti nel fascicolo contrattuale, l´ultimo accesso alla cassetta di interesse prima della sua forzosa apertura susseguente al decesso dell´intestatario, risulta effettuato in data 8 luglio 1999", ha evidenziato la non accoglibilità della richiesta della ricorrente di prendere "visione di registri interni alla banca su cui venivano manualmente riportati i dati di accesso alle cassette di sicurezza da parte dei clienti (…)", in quanto gli stessi, "qualora fossero reperiti, riporterebbero i dati (sia pure numerici) di cassette locate a terzi estranei e che, in quanto tali, non potrebbero risultare accessibili alla ricorrente";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO che l´art. 7 attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessata formulato, anteriormente alla proposizione del ricorso, l´interpello preventivo finalizzato all´esercizio degli specifici diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di figlia del padre defunto, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente integrato, nel corso del procedimento, il riscontro precedentemente fornito ed avendo la stessa affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "in base alle evidenze ancora esistenti e presenti nel fascicolo contrattuale, l´ultimo accesso alla cassetta di interesse prima della sua forzosa apertura susseguente al decesso dell´intestatario, risulta effettuato in data 8 luglio 1999"; visto che le modalità utilizzate per corrispondere all´istanza dell´interessata appaiono in linea con il dettato dell´art. 10 del Codice, non apparendo giustificata la richiesta di visione completa del registro degli accessi alle cassette di sicurezza che renderebbe visibili i dati di terzi in violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti prima e dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia