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Provvedimento del 27 marzo 2014 [3192846]

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[doc. web n. 3192846]

Provvedimento del 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 159 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 dicembre 2013, nei confronti di Franco Mastrorilli, in qualità di amministratore del Condominio, sito in Roma,  Via Galazia n. 11, con cui XY, usufruttuaria di un appartamento facente parte della compagine condominiale, ha chiesto, ribadendo le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), di ottenere copia integrale di una deliberazione condominiale, adottata dai condòmini in sede di assemblea del 12 novembre 2013 alla quale l´interessata non aveva preso parte, lamentando di averne ricevuta una copia oscurata in relazione al punto n. 2 posto all´ordine del giorno, relativo al riparto delle spese legali derivanti dalle cause in corso tra le parti dell´odierno procedimento; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale delle audizioni, svoltesi con le parti separatamente, del 27 gennaio 2014, nonché la nota del 13 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 20 gennaio 2014, con cui l´amministratore resistente, nel fornire riscontro alle richieste della ricorrente, ha precisato che quest´ultima, nella sua qualità di usufruttuaria, può esercitare, a norma dell´art. 67, comma 6, disp. att. c.c., il diritto di voto solo "negli affari che attengono all´ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni", circostanza quest´ultima evidenziata anche all´interessata nella lettera di convocazione dell´assemblea inviata alla medesima; il resistente ha, a tale riguardo, rilevato che la delibera per la quale l´assemblea era stata convocata non rientrava tra quelle previste dal citato articolo, ma atteneva a questione "relativa ad evento imprevisto ed eccezionale conseguente al giudizio radicato da XY" che, pur essendo stato vinto dal Condominio, ha obbligato i proprietari all´anticipazione delle spese legali dovute al difensore che li ha assistiti nel predetto giudizio, causata dal rifiuto della parte soccombente di corrispondere l´importo cui la stessa era stata condannata a pagare; l´amministratore ha inoltre rappresentato che, trattandosi di deliberazione adottata in sede di assemblea straordinaria, "la sig.ra XY non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto sul punto 2 citato all´ordine del giorno", eccependo pertanto "la insussistenza di alcun diritto in capo" alla stessa "di conoscere il contenuto della delibera assunta dai Condomini che (…) verteva sul riparto di somme da corrispondersi al proprio legale";

VISTE le note, datate 22 e 27 gennaio 2014, con cui la ricorrente, nel contestare quanto comunicato dal resistente, ha ribadito le proprie richieste eccependo, tra l´altro, che l´usufruttuario, essendo titolare di un diritto reale, "non può essere assimilato al conduttore e di conseguenza ha poteri cognitivi di maggiore ampiezza", tenuto conto che, in caso contrario, la ricorrente non avrebbe dovuto nemmeno "conoscere le deliberazioni dell´assemblea condominiale relative ai punti 3, 4, 5, 6 (…) perché attinenti a deliberazioni comportanti oneri a carico del nudo proprietario" e che "nel caso in cui (…) avesse presenziato all´assemblea condominiale avrebbe avuto integrale cognizione della discussione e della relativa deliberazione pur non potendo esercitare il diritto di voto";

VISTA la nota, datata 27 gennaio 2014, con cui il resistente ha ribadito quanto già in precedenza comunicato, rilevando nuovamente che "la delibera alla quale è stato chiamato il consesso assembleare verteva su questione afferente straordinaria amministrazione e comunque di esclusiva competenza dei proprietari, tale dovendosi ritenere senza alcun dubbio la questione dell´anticipazione a carico degli stessi delle spese di una causa vinta nei confronti della ricorrente ed il cui pagamento era stato dalla stessa rifiutato";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata in più occasioni dall´Autorità, tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali e le diverse istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato;

RILEVATO che, come affermato anche dall´amministratore resistente, la parte di delibera non consegnata alla XY conteneva certamente dati personali di quest´ultima, facendo la stessa riferimento agli esiti di un procedimento giudiziario che aveva visto coinvolti il condominio medesimo e la ricorrente;

RILEVATO che le argomentazioni addotte da parte resistente non appaiono idonee ad escludere il diritto della ricorrente ad avere conoscenza dei dati personali che la riguardano; l´art. 67, comma 6, disp. att. c.c., infatti, disciplina esclusivamente il diritto di voto nell´ambito dell´assemblea condominiale, ma non esclude, appunto, la conoscibilità per l´usufruttuario di tutte le decisioni prese all´esito della predetta assemblea, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell´ultimo comma del medesimo art. 67, "il nudo proprietario e l´usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all´amministrazione condominiale" e devono pertanto essere posti nelle condizioni di conoscere (ed eventualmente impugnare) tutte le deliberazioni dalle quali tali contributi abbiano tratto origine;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e per l´effetto ordina a Franco Mastrorilli, in qualità di amministratore del Condominio, sito in Roma, Via Galazia n. 11, di comunicare alla ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali della medesima contenuti nella deliberazione condominiale adottata nell´assemblea del 12 novembre 2013;

2)  dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Il Garante, nel prescrivere a Franco Mastrorilli, in qualità di amministratore del Condominio di Via Galazia n. 11, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia