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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3185636]

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[doc. web n. 3185636]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 145 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 13 dicembre 2013 dall´avv. XY nei confronti della Marcante s.n.c. di Sandra Marcante & C., in qualità di amministratore del Condominio di Via S. Antonio 14 – Milano e dell´avv. Stefano Pieri, in qualità di legale del citato Condominio, con il quale, lamentando di aver ricevuto da parte del Condominio avvisi di pagamento contenenti importi non dovuti o comunque illegittimamente ripartiti con riferimento alle spese condominiali ordinarie relative agli esercizi 2011-2012 e 2012-2013 e residue spese straordinarie ed inoltre che le due diffide di pagamento, datate 18 dicembre 2012 e 19 febbraio 2013 inviate dall´avv. Stefano Pieri, su incarico del citato Condominio, sarebbero state indebitamente trasmesse per conoscenza al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano al quale il ricorrente è iscritto, si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il ricorrente ha inoltre avanzato richiesta di cancellazione e di blocco, sostenendo la illiceità e inesattezza dei dati trattati, non avendo i citati titolari fornito alcuna giustificazione delle somme pretese, comunque ritenute inesatte, opponendosi altresì alla comunicazione, ritenuta illecita, delle informazioni riguardanti una sua presunta morosità al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate in data 27 gennaio 2014 dal Condominio resistente e dall´avv. Stefano Pieri con le quali, richiamandosi alla risposta all´interpello preventivo fornita dall´avv. Pieri con nota del 16 maggio 2013, indirizzata anche al Condominio per conoscenza, hanno sostenuto la liceità del trattamento dei dati riferiti alla morosità del ricorrente; i titolari del trattamento hanno comunque rilevato che il trattamento oggetto del presente ricorso, avendo il ricorrente sanato la morosità pregressa sia a seguito delle diffide in questione che della notifica da parte del Condominio del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto, può dirsi allo stato cessato, fatto salvo, ovviamente, quanto necessario in relazione agli aspetti legati al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che il ricorrente, dopo aver pagato, ha comunque promosso; rilevato, inoltre, che i resistenti hanno sostenuto anche la liceità della contestata trasmissione per conoscenza al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano delle due diffide del 18 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2013, posto che "la segnalazione al menzionato Ordine, da parte di un Avvocato e/o di un cittadino, di un comportamento (asseritamente) inadempiente di altro Avvocato, onde ottenere dall´Ordine stesso (chiamato, ovviamente, ad esperire tutti gli opportuni accertamenti) gli interventi ed i provvedimenti del caso (ivi compresa l´applicazione di eventuali sanzioni) , ben lungi dal dar luogo ad un atto lesivo della privacy ovvero ad un indebito trattamento di dati personali, costituisce l´esercizio di uno specifico diritto espressamente previsto" dagli artt. 5 e 59 del Codice Deontologico Forense (artt. 9 e 64 nell´attuale testo in vigore a seguito della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31/01/2014): tali norme deontologiche sanciscono infatti il dovere di probità, dignità e decoro dell´Avvocato, anche al di fuori dell´attività professionale, a salvaguardia della propria reputazione e dell´immagine della professione forense e prevedono che l´inadempimento dell´Avvocato ad obbligazioni estranee all´esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e la fiducia dei terzi; rilevato che, in particolare l´avv. Pieri ha anche allegato diverse pronunce del Consiglio Nazionale Forense "che hanno ritenuto censurabile e lesivo del decoro, non solo del professionista, ma, più, in generale, dell´Avvocatura, il comportamento dell´Avvocato che non adempia regolarmente le proprie obbligazioni", anche estranee all´esercizio della professione, nonché il parere del Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano reso in data 24 gennaio 2014 proprio in relazione alla presente vicenda; rilevato, infine, che l´avv. Pieri ha dichiarato di aver trasmesso, come da richiesta del ricorrente, al menzionato Consiglio dell´Ordine la copia del ricorso al Garante e della nota di risposta del 27 gennaio 2014 per ogni opportuno provvedimento;

VISTA la nota inviata in data 3 marzo 2014 con la quale il ricorrente, nel contestare la liceità della trasmissione per conoscenza delle diffide in questione al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano, ha sostenuto, invece, che tale invio avrebbe avuto l´unico scopo "di mortificare ed intimidire" il ricorrente al fine di ottenere il pagamento di importi non dovuti, come sostenuto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e comunque non supportati da idonea documentazione; rilevato, infine, che i resistenti hanno comunque omesso di informare il menzionato Consiglio dell´Ordine "degli sviluppi e della verità dei fatti, compresa l´opposizione al Decreto Ingiuntivo e delle relative motivazioni";

VISTE le note inviate in data 6 marzo 2014 con le quali i resistenti hanno nuovamente sostenuto la liceità del trattamento dei dati del ricorrente sia da parte del Condominio resistente "che si è limitato ad agire per il recupero del credito (…) nei confronti di un condòmino moroso" sia da parte dell´avv. Pieri che ha agito su incarico del Condominio ed hanno ribadito "che sussiste il preciso diritto di informare l´Ordine professionale di comportamenti illegittimi e non consoni da parte di un Avvocato, affinché l´Ordine assuma –se del caso – i provvedimenti più opportuni, in applicazione del Codice Deontologico Forense"; rilevato, infine, che le questioni riguardanti la fondatezza delle ragioni creditorie del Condominio non rientrano nella competenza del Garante e devono essere vagliate dal Tribunale ove pende il giudizio civile fra le parti;

RILEVATO che la vicenda in esame trae origine dalle contestazioni insorte fra il ricorrente ed il Condominio resistente in ordine al pagamento di spese condominiali, tuttora oggetto di giudizio civile fra le parti talché ogni conclusiva valutazione sulle rispettive ragioni in termini sostanziali è ovviamente rimessa all´autorità giudiziaria ordinaria adita;

RILEVATO, nel merito, che dalla documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento in questione; ciò, in quanto, sia il Condominio resistente che l´avv. Stefano Pieri, incaricato dal Condominio, hanno trattato i dati riferiti alla morosità del ricorrente a tutela delle ragioni creditorie del Condominio nei confronti di un condòmino ritenuto moroso sulla base di documentazione contabile comunque fornita al ricorrente, anche a seguito di espressa richiesta di quest´ultimo; rilevato, inoltre, che anche la trasmissione per conoscenza delle due diffide in questione al Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Milano non risulta essere stata effettuata in violazione di legge, costituendo, come ampiamente dedotto dai resistenti, l´esercizio di un diritto esplicitamente previsto da specifiche norme del Codice Deontologico Forense, anche nell´attuale testo in vigore, aggiornato al 31 gennaio 2014; ritenuto quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della specificità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia