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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3180951]

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[doc. web n. 3180951]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 144 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto in data 13 dicembre 2013, presentato nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e di Editore Ass. Positanonews Comunication, con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Renato Cafaro, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del quotidiano "La Città di Salerno" e nel sito internet di informazione locale "www.Positanonews.it" - consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni ai siti medesimi digitando il nome e cognome del ricorrente - di un articolo originariamente pubblicato il HJ (recante il titolo "KW") contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte a ottenere la cancellazione dell´articolo in questione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali del ricorrente nonché l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni ai predetti siti; ciò in quanto la permanenza sul web dei propri  dati personali, associati alla notizia riportata nell´articolo in questione, oltre ad arrecare pregiudizio alla propria immagine, personale e professionale, non risulta necessaria rispetto alla finalità informativa dell´articolo medesimo; il ricorrente ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 gennaio 2014, con la quale Editore Ass. Positanonews Comunication ha comunicato che nell´articolo contestato dal ricorrente "non risulta nessun elemento visivo che possa far risalire alla persona in questione";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 gennaio 2014 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso, rappresentando che "se è vero che l´articolo contestato non indica i propri dati personali, è altrettanto vero che, digitando il proprio nome e cognome sui principali motori di ricerca, compare ancora l´articolo in questione";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 gennaio 2014 con la quale Editore Ass. Positanonews Comunication ha inviato copia della prima pagina di Google dalla quale si evince che "digitando i dati dell´interessato non c´è nessun riferimento a Positanonews";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 14 gennaio 2014 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. , nel sostenere la propria estraneità alle richieste avanzate dal ricorrente, ha affermato che "Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. non è l´editore della testata "La Città di Salerno" e pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 17 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nel prendere atto che "Positanonews ha eliminato le proprie generalità dall´articolo in questione", ha tuttavia evidenziato che "i propri dati risultano ancora indicizzati negli articoli oggetto di ricorso" (seppure nelle pagine di Google seguenti alla prima); il ricorrente ha inoltre lamentato come la carenza di legittimazione passiva sia stata eccepita dal Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. "soltanto in tale fase, mentre nessun riscontro è stato fornito alle precedenti missive";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del periodico reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, per quanto riguarda l´articolo del 19.10.2010 pubblicato nell´archivio on line del quotidiano "La Città di Salerno", alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso;

RILEVATO che, con riferimento all´articolo pubblicato su www.positanonews.it, allo stato, benché l´editore resistente abbia provveduto ad eliminare nell´articolo medesimo i dati identificativi del ricorrente, lo stesso risulta comunque indicizzato dal motore "google" laddove venga effettuata una ricerca utilizzando come parola chiave il nome e cognome dell´interessato;

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso proposto nei confronti di Editore Ass. Positanonews Comunication e di dover, per l´effetto, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, ordinare allo stesso, in qualità di editore del sito internet www.positanonews.it, di richiedere, attraverso le apposite procedure messe a disposizione dai principali motori di ricerca, che venga eliminata ogni ulteriore associazione delle generalità del ricorrente con la pagina web del predetto sito riportante i citati fatti di cronaca, ancorché già privati di espliciti riferimenti ai dati identificativi del ricorrente medesimo;

RITENUTO invece di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Editore Ass. Positanonews Comunication, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso proposto nei confronti di Editore Ass. Positanonews Comunication e, per l´effetto, ordina allo stesso, in qualità di editore del sito internet www.positanonews.it, di richiedere, attraverso le apposite procedure messe a disposizione dai principali motori di ricerca, che venga eliminata ogni ulteriore associazione delle generalità del ricorrente con la pagina web del predetto sito riportante i citati fatti di cronaca, ancorché già privati di espliciti riferimenti ai dati identificativi del ricorrente medesimo;

2) dichiara infondato il ricorso proposto nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Editore Ass. Positanonews Comunication, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a Editore Ass. Positanonews Comunication, in qualità di editore del sito internet www.positanonews.it, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro ottanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia