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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3174458]

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[doc. web n. 3174458]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 dicembre 2013 nei confronti di R2Digital.it di Roberto Normando, con cui Andrea Segato, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), e lamentando l´avvenuta ricezione nella propria casella di posta elettronica di comunicazioni di carattere commerciale non richieste, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere o siano stati comunicati, nonché del soggetto designato quale rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro ulteriore trattamento per tali finalità; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 19 dicembre 2013, con cui il resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha dichiarato di aver "provveduto a cancellare tutti i suoi dati" a partire dal novembre 2013 successivamente ad una specifica richiesta dell´interessato, al quale ne è stata peraltro data immediata notizia tramite una e.mail di posta certificata;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 20 dicembre 2013, con cui il ricorrente ha contestato quanto affermato dal titolare del trattamento in merito, tra l´altro, all´avvenuta cancellazione dei dati personali che lo riguardano, lamentando di aver infatti ricevuto il predetto riscontro tramite posta elettronica, anziché via posta cartacea come richiesto nell´interpello preventivo;

VISTA la nota, datata 30 gennaio 2014, con cui il titolare del trattamento, nel ribadire di aver già provveduto, a far data dal 15 novembre 2013, alla cancellazione dei dati personali del ricorrente, come peraltro comunicato a quest´ultimo via posta elettronica, ha rappresentato di aver nuovamente inviato all´interessato la relativa documentazione "tramite raccomandata AR (…)", anticipando "il tutto via email" all´indirizzo fornito dal medesimo "sulla documentazione di denuncia" al Garante; il resistente ha inoltre eccepito che, contrariamente a quanto affermato dall´interessato, il consenso alla ricezione di e.mail promozionali è stato manifestato dal medesimo in occasione dell´avvenuta registrazione "al nostro shop www.r-digital.it il giorno 13/01/2012";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, esplicitando quanto peraltro già comunicato in epoca anteriore alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 100 che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia