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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3174440]

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[doc. web n. 3174440]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 dicembre 2013 nei confronti di Agenzia Rokla di Roberta Verdolino, con cui Andrea Segato, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere o siano stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, trasmessa via fax il 7 gennaio 2014, con cui la resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha dichiarato di aver provveduto a cancellare i dati personali di quest´ultimo, dalla medesima detenuti, successivamente all´istanza fatta pervenire dall´interessato in data 6 novembre 2013, dichiarando altresì di averne dato comunicazione via e.mail in pari data; il titolare del trattamento ha inoltre precisato che l´indirizzo e.mail del ricorrente "veniva utilizzato a seguito di una richiesta pervenutaci in data 27.07.2013 (…) dando preventivamente adesione al trattamento dei dati personali, e che la stessa veniva utilizzata solo ed esclusivamente ai fini del servizio richiesto e non come destinatario di pubblicità", rilevando altresì, con distinta nota trasmessa in pari data, la pretestuosità delle richieste avversarie in ordine alle quali si è riservata di far valere eventuali profili di responsabilità civile e/o penale del ricorrente innanzi le Autorità competenti;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail l´8 gennaio 2014, con cui il ricorrente ha contestato quanto affermato dal titolare del trattamento, eccependo, in merito all´avvenuta cancellazione dei dati personali che lo riguardano, di non aver "mai ricevuto l´email del 6 novembre 2013, bensì una conferma del 14 ottobre 2013";

RILEVATO che, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, risulta che i dati personali del ricorrente, legittimamente acquisiti dal titolare del trattamento e dal medesimo utilizzati ai fini della prestazione dei servizi richiesti dall´interessato, siano stati cancellati in epoca anteriore alla presentazione del ricorso, come risulta confermato anche dal ricorrente nell´ultima nota inviata all´Autorità;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, esplicitando nel corso del procedimento quanto già comunicato in epoca anteriore alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Andrea Segato nella misura di euro 150 che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di Andrea Segato che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia