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Provvedimento del 6 marzo 2014 [3134163]

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[doc. web n. 3134163]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 118 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 novembre 2013, presentato nei confronti di  Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Tiziana Iandola, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate (per il tramite di Aquila Infortunistica s.r.l.) ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali relativi alla madre defunta e a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed i soggetti o categorie di soggetti cui i dati medesimi sono stati comunicati; ciò con specifico riferimento ai dati contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice dott. (…) nonché nei "moduli sottoscritti dalla de cuius in occasione della predetta visita relativi al consenso al trattamento dei dati personali"; rilevato che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 24 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 dicembre 2014 con la quale la compagnia resistente, nel precisare che l´interpello preventivo allegato al ricorso risulta essere stato sottoscritto dalla madre della ricorrente (deceduta il giorno successivo all´invio dello stesso) mentre non risulta pervenuta alcuna nuova richiesta di accesso ai dati della de cuius da parte dell´attuale ricorrente avanzata ai sensi dell´art. 9 del Codice,  ha affermato di avere comunque provveduto ad inviare all´interessata la "copia della relazione medica del nostro fiduciario dott. (…), con tutti i dati attinenti allo stato di salute della de cuius e allegando il modulo di informativa e consenso sottoscritto dalla stessa in data 15 maggio 2013" (documentazione di cui ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 gennaio 2014 con la quale la ricorrente, ha ritenuto incompleto il riscontro ottenuto e ne ha sottolineato la tardività;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia