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Archivio storico di una rivista e sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli - 6 marzo 2014 [3112453]

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[doc. web n. 3112453]

Archivio storico di una rivista e sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli - 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 111 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la decisione n. 434 del 20 dicembre 2012 con la quale l´Autorità ha accolto il ricorso presentato da XY nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ed ha ordinato alla citata società di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente, secondo le indicazioni dallo stesso formulate nell´atto di ricorso, entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento inoltrato alle parti con nota del 10 gennaio 2013;

VISTO che il titolare del trattamento ha impugnato la citata decisione dinanzi al Tribunale di Roma che tuttavia ha rigettato l´istanza di sospensione dell´esecutività del provvedimento dell´Autorità con ordinanza del 23 aprile 2013;

VISTA la nota datata 27 giugno 2013 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha confermato di avere adempiuto a quanto disposto nella decisione n. 434 del 20 dicembre 2012 mediante la pubblicazione, in calce a ciascun articolo oggetto del ricorso, di una nota contenente il testo proposto dall´interessato nell´atto di ricorso medesimo;

VISTE le note del 25 luglio 2013 e del 30 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Isnardi e Mario Sgroi, ha lamentato l´inadeguatezza del sistema di aggiornamento adottato  dall´editore nell´ambito dell´archivio storico on-line del quotidiano "La Repubblica" in quanto non rispondente all´interesse rappresentato dal ricorrente in sede di ricorso; ciò in quanto l´inserimento di una nota in calce agli articoli non consentirebbe agli utenti lettori della banca dati "Archivio storico" una chiara ed immediata conoscenza dei successivi sviluppi delle notizie e non sarebbe idoneo a segnalare l´esistenza degli sviluppi medesimi sin dalle preview risultanti a seguito di una ricerca effettuata all´interno dell´archivio; il ricorrente ha quindi sottolineato la necessità che le modalità di integrazione e aggiornamento delle notizie incidano direttamente "a livello del titolo", mediante "una nota inserita all´inizio della pagina, piuttosto che alla fine", giacché "solo l´inserimento di una modifica nel titolo garantisce la modifica della preview (che è costituita dal titolo dell´articolo e da un estratto di esso contenente le parole cercate) dei risultati di ricerca nell´archivio interno";

VISTA la nota datata 16 settembre 2013 con la quale l´editore resistente ha ribadito che, a suo avviso, le modalità di aggiornamento sono da considerarsi adeguate, sottolineando anche come "l´incipit apposto ed ovvero "a richiesta dell´interessato e secondo le informazioni da questi fornite" risulti necessario, dal momento che il Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.a. "si è limitato ad aggiornare gli articoli in questione apponendo le predette note, della cui veridicità non si assume alcuna responsabilità";

RILEVATO che le predette problematiche sollevate dal ricorrente sono state già poste all´attenzione dell´Autorità in riferimento a notizie che comparivano in articoli rinvenibili in archivi storici di testate giornalistiche gestite da altri editori;

RILEVATO infatti che l´Autorità, con decisione del 9 gennaio 2014, ha accolto il ricorso parimenti presentato da XY nei confronti di altro editore, ordinando allo stesso - al fine di garantire l´effettiva e piena rispondenza degli interventi di aggiornamento e integrazione delle notizie riportate negli articoli oggetto del ricorso e rinvenibili nell´archivio storico del quotidiano in questione ai principi più volte affermati dall´Autorità e autorevolmente sostenuti anche dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012), - di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano in questione, un sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli oggetto del ricorso idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nell´anteprima dell´articolo (abstract) presente tra i risultati del motore di ricerca dell´archivio storico; visto che tale modalità di integrazione delle notizie permette di superare i problemi formulati dal ricorrente con riferimento all´aggiornamento delle "preview"; considerato infine che l´incipit dell´aggiornamento stesso non appare censurabile ed è formulato in modo tale da poter essere utilizzato in casi analoghi a quello in esame; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO, in particolare, l´art. 150, comma 5, del Codice, secondo cui se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all´esecuzione del provvedimento del Garante (come avvenuto nel caso in esame, in relazione alla decisione del 20 dicembre 2012), questo, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione dello stesso;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ordina a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", anche in eventuale, ulteriore contraddittorio con questa Autorità ai sensi dell´art. 150, comma 5, del Codice, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, un nuovo sistema di aggiornamento/integrazione degli articoli oggetto della decisione di questa Autorità n. 434 del 20 dicembre 2012 idoneo a fornire ai lettori utenti della banca dati l´immediata visibilità degli sviluppi delle notizie in essi riportati (ad esempio mediante inserimento di una nota accanto o sotto al titolo) e in modo tale che gli sviluppi medesimi emergano già nell´anteprima dell´articolo (abstract) presente tra i risultati del motore di ricerca dell´archivio storico.

Il Garante, nel prescrivere a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro cento giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia