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Provvedimento del 13 febbraio 2014 [3104457]

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[doc. web n. 3104457]

Provvedimento del 13 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 74 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 novembre 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con cui XY, con riguardo alla pubblicazione nell´archivio on line del periodico "L´Espresso" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo originariamente pubblicato il KK (dal titolo "ZZ") contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), volte a ottenere la cancellazione dell´articolo in questione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali del ricorrente nonché l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del periodico; ciò in quanto la notizia riportata nell´articolo in questione, oltre ad arrecare grave pregiudizio alla propria immagine, personale e professionale, "è del tutto infondata rispetto agli eventi riportati", giacché il ricorrente non è mai risultato "irreperibile e non è mai stato coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 5 dicembre 2013, con cui la società editrice resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha comunque dichiarato di avere "provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell´indicizzazione dell´articolo di interesse del ricorrente disabilitando l´accesso all´articolo medesimo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l´efficacia, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 9 dicembre 2013 e la successiva nota fatta pervenire via e-mail il 28 gennaio 2014, con cui il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80); 

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del periodico reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di ricorso;

RILEVATO, peraltro, che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del periodico, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente citati nell´articolo oggetto di ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia