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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3046092]

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[doc. web n. 3046092]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 50 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) da XY nei confronti di XX – Agenzia Pratiche Auto di KW, con le quali l´interessato, che aveva ricevuto due comunicazioni di carattere promozionale,  ha chiesto di avere conferma dei dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 22 ottobre 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Luca Zenarolla, nei confronti di XX – Agenzia Pratiche Auto di KW, con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto riscontro alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì la cancellazione dei propri dati in quanto, a suo dire, trattati in violazione di legge; il ricorrente ha chiesto inoltre che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 19 novembre 2013 con la quale il titolare del trattamento, nello scusarsi per non aver potuto fornire tempestivo riscontro al ricorrente per il fatto di non aver potuto accedere al contenuto della missiva ricevuta via posta elettronica certificata "in quanto non supportata dal mio sistema informativo", ha chiarito che i dati dell´interessato sono stati raccolti in occasione "di un atto di vendita di un´automobile Fiat targata (…) in data 2.9.2011" ed utilizzati in quel contesto "per le finalità inerenti all´espletamento del trasferimento di proprietà"; la resistente ha quindi affermato di avere inviato all´interessato due "comunicazioni informative contenenti l´avviso di prossima scadenza della patente" e che, preso atto della volontà del cliente, provvederà affinché simili avvisi "non gli vengano più recapitati"; nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato di non poter procedere alla cancellazione dei dati personali del ricorrente in quanto connessi alla necessaria conservazione dei dati relativi alla citata compravendita;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 novembre 2013 con la quale il ricorrente, nel precisare di avere inviato l´interpello preventivo alla casella di posta elettronica certificata del titolare del trattamento dallo stesso "comunicata al registro delle imprese e indicata nella visura camerale", ha affermato di "non avere mai sottoscritto alcun atto di compravendita dell´autovettura Fiat targata (…) quale indicata da controparte" ed ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 gennaio 2014 con la quale il titolare del trattamento, nell´affermare che l´autovettura di cui il ricorrente ha ceduto la proprietà in data 2/9/2011 è una Fiat Auto-Alfa Romeo Spider la cui targa era stata erroneamente indicata, nella nota precedente, "per mero errore di digitazione", ha allegato copia dell´atto di vendita firmato dal ricorrente, a supporto della veridicità della propria dichiarazione; nella medesima nota la resistente ha inoltre dichiarato di avere "provveduto alla cancellazione dei dati personali dell´interessato dal nostro archivio generali clienti" comunicando, altresì, che i dati medesimi "verranno esclusivamente mantenuti sull´archivio "registro delle autentiche"";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l´accesso ai dati personali che lo riguardano nonché le altre informazioni di cui al comma 2 dell´art. 7 del Codice, ha legittimamente esercitato i diritti previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali; ritenuto che, in ordine a tali richieste, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle istanze formulate dal ricorrente;

RILEVATO che deve essere invece dichiarata inammissibile l´ulteriore richiesta di cancellazione dei dati personali in quanto non preceduta da analoga istanza in sede di interpello preventivo (non risultando, peraltro, allo stato della documentazione in atti, illecito il trattamento attualmente svolto dal titolare del trattamento e avendo inoltre quest´ultimo dichiarato di avere provveduto alla cancellazione dei dati medesimi dall´archivio generali clienti, prendendo atto della manifestata opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità promozionali);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste ex art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

2) dichiara inammissibile la restante richiesta;

3) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia