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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3035432]

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[doc. web n. 3035432]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 49 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 22 ottobre 2013, proposto nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nell´archivio  storico on line del quotidiano "La Repubblica"- consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di una serie di articoli pubblicati tra il 2010 e il 2011 concernenti le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto quale presidente di una società assicurativa maltese, ha chiesto (non avendo ottenuto dall´editore un idoneo riscontro) la "rimozione" di tali articoli e in ogni caso l´integrazione e l´aggiornamento delle notizie riferite negli articoli medesimi per rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria immagine, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie riferite ad un´indagine penale conclusasi con l´archiviazione del procedimento da parte del Tribunale di Napoli; visto che il ricorrente ha poi chiesto di ordinare al titolare del trattamento l´adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni dal momento che, nonostante le rassicurazioni, al momento della proposizione del ricorso gli stessi risultavano ancora rintracciabili attraverso tale modalità di ricerca;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 21 novembre 2013, con cui l´editore resistente, nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni", ha espresso il proprio diniego riguardo alle richieste volte ad ottenere la "rimozione" e l´aggiornamento dei dati contenuti negli articoli in questione, tenuto conto che ciò imporrebbe, in generale, "l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento"; l´editore resistente ha altresì dichiarato di aver provveduto a "disabilitare l´accesso agli articoli richiesti dal ricorrente mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol"", precisando di aver associato a tale strumento anche l´uso dei "Robots Meta Tag prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

VISTE le note pervenuta in data 9 dicembre e 23 dicembre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta deindicizzazione degli articoli oggetto di ricorso, ha ribadito la richiesta di aggiornamento/integrazione delle notizie in essi riportate alla luce dei successivi sviluppi processuali della vicenda che lo ha coinvolto, sottolineando come il mancato aggiornamento arrechi "un grave danno alla propria immagine personale e professionale"; nella medesima nota il ricorrente ha inoltre contestato le argomentazioni espresse dalla controparte in ordine alla "veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento", affermando di "avere già fornito, in sede di ricorso, copia dei provvedimenti giudiziari, ivi compresi i link alle notizie date da altri giornali sulla conclusione del procedimento"; il ricorrente ha quindi chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico dell´editore resistente;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 gennaio 2014, con la quale l´editore resistente, nel ribadire quanto già rappresentato nella nota precedente, ha affermato di non poter accogliere "spontaneamente la richiesta del ricorrente dal momento che la sentenza offerta in comunicazione appare priva del passaggio in giudicato", aggiungendo altresì che l´eventuale aggiornamento "imporrebbe alla società l´obbligo di effettuare un´attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento, attività che esula dalle competenze ed in alcuni casi dalla stessa possibilità (…)";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione –  la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente le richieste dell´interessato volte ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet dell´editore resistente denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessato ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dal ricorrente nell´interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal ricorrente debbano essere accolte e che pertanto l´editore resistente debba provvedere a predisporre un idoneo sistema nell´ambito del citato archivio storico, idoneo a segnalare l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia (nel caso di specie l´intervenuta archiviazione del procedimento penale) in modo da assicurare all´interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa; visto che l´editore resistente dovrà attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione entro la stessa data all´interessato e questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente in ordine all´intervenuta archiviazione del procedimento penale, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data a questa Autorità, e all´interessato dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di interdizione degli articoli menzionati nel ricorso dai motori di ricerca esterni al sito web dell´editore resistente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia