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Provvedimento del 30 gennaio 2014 [3033672]

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[doc. web n. 3033672]

Provvedimento del 30 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 45 del 30 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 23 ottobre 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Passarella, nei confronti dell´Associazione "Ammazzateci tutti", con il quale il ricorrente, in relazione alla pubblicazione sul sito internet della predetta associazione (www.ammazzatecituttilombardia.wordpress.com) di un articolo del 20 ottobre 2009 contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda criminale che ha interessato una società di cui lo stesso è stato socio di minoranza (con quota del 15%), attualmente reperibile in rete attraverso i comuni motori di ricerca esterni al predetto sito, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha sostanzialmente chiesto la "rimozione", nell´articolo citato, dei propri riferimenti nominativi ovvero l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitarne l´indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie relative ad una vicenda giudiziaria rispetto alla quale lo stesso è rimasto totalmente estraneo (non avendo ricevuto "alcuna informazione di garanzia") e che ha interessato una società di cui lo stesso è stato "semplice socio di minoranza con una quota minoritaria del 15%";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2013 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento, atti notificati alla parte resistente per mezzo del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 22 gennaio 2014 con la quale l´associazione resistente ha comunicato di avere aderito alle richieste del ricorrente, provvedendo "a rendere anonime le generalità del ricorrente e quelle dell´altra persona indicata nell´articolo" in questione;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia