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Provvedimento del 9 gennaio 2014 [3017464]

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[doc. web n. 3017464]

Provvedimento del 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 11 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 1° ottobre 2013, nei confronti di Crif S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Palmigiano, ha chiesto la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo censite nella banca dati gestita da Crif S.p.A. in relazione ad un mutuo concesso da Intesa SanPaolo S.p.A. in data 12 settembre 2006; ciò, in quanto tali informazioni sarebbero errate avendo il ricorrente sempre saldato con regolarità (come comprovato da quietanza allegata al ricorso) tutte le rate del mutuo chirografario (e non ipotecario, come invece registrato in Crif); rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che il trattamento di tali dati sarebbe in ogni caso illecito non avendo egli ricevuto il preavviso di imminente segnalazione nella banca dati di Crif (previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie gestito da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le citate società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 28 ottobre 2013 con la quale Intesa SanPaolo S.p.A. ha riconosciuto l´inesattezza delle informazioni creditizie censite in relazione al ricorrente con riferimento al mutuo in questione dovute ad un´anomalia ed ha dichiarato che "sono state disposte tutte le rettifiche necessarie al fine di classificare correttamente la natura del rapporto e l´errato stato segnalativo dello stesso" confermando che "allo stato attuale (…) tali variazioni sono state eseguite presso la Banca e, per la conseguente competenza, comunicate alla società Crif";

VISTA la nota inviata in data 28 ottobre 2013 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che l´ente partecipante, Intesa SanPaolo S.p.A. in data 24 ottobre 2013 "ha provveduto in autonomia alla rimozione delle informazioni negative attribuite al Ricorrente e contestualmente, su istruzioni dell´ente medesimo, CRIF ha provveduto a rimuovere lo stato di "incaglio" dalla posizione oggetto di contestazione, come si evince dal report allegato"; rilevato che Crif S.p.A. ha sostenuto la liceità del trattamento dei dati in questione giacché il preavviso di segnalazione, che il ricorrente sostiene non essergli stato mai inviato, sarebbe, ad avviso di Crif S.p.A., "adempimento di competenza esclusiva dell´ente partecipante";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso atteso che, seppure solo a seguito della presentazione dello stesso, i titolari del trattamento hanno positivamente corrisposto alle istanze dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Intesa SanPaolo S.p.A. nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito dalla resistente, seppur solo a seguito dell´inoltro del ricorso al Garante;

VISTO che sussistono giusti motivi per non imputare le spese nei confronti di Crif S.p.A. essendo emerso dall´istruttoria che l´inesattezza dei dati trattati è imputabile ad Intesa SanPaolo S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Intesa SanPaolo S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

c) dichiara compensate le spese nei confronti di Crif S.p.A..

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3017464
Data
09/01/14

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso