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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ye Bi, nata a Zhejiang - 30 ottobre 2013 [2986019]

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[doc. web n. 2986019]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ye Bi, nata a Zhejiang - 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 490 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Commissariato P.S. Lido di Roma, a seguito di un accertamento svolto in data 6 dicembre 2011 presso l´esercizio commerciale denominato "Bar Millennium", sito a Ostia (RM), via Umberto Cagni n. 37, ha riscontrato la presenza di un impianto di videosorveglianza non regolarmente segnalato, come risulta dalla relazione presentata dagli agenti al Dirigente del Commissariato stesso e inoltrato a questo Ufficio;

VISTO il verbale del 6 dicembre 2011 con cui è stata contestata alla sig.ra Ye Bi, nata a Zhejiang (RPC) il 22.04.1977 e residente a Fiumicino, via del Pesce Luna n. 18, C.F. YEXBIX77D62Z210O, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal predetto Commissariato ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha dichiarato che il sistema di ripresa è stato installato per mere esigenze organizzative, senza che sia stata effettuata alcuna raccolta e/o registrazione di immagini, ritenendo pertanto la non applicabilità al caso di specie dell´art. 13 del Codice, alla luce di quanto previsto dal punto 6 del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010;

CONSIDERATO che le argomentazioni esposte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, in quanto la registrazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che si realizza anche nel caso in cui le immagini vengono unicamente visionate in tempo reale. Inoltre, si rileva che al caso di specie non può essere applicato il punto 6 del provvedimento sulla videosorveglianza, che si riferisce all´uso di sistemi di videosorveglianza per fini esclusivamente personali;

RITENUTO che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice in relazione al quale non ha fornito l´informativa necessaria ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Ye Bi, nata a Zhejiang (RPC) il 22.04.1977 e residente a Fiumicino, via del Pesce Luna n. 18, C.F. YEXBIX77D62Z210O, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia