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Ordinanza diingiunzione nei confronti di Stadek snc - 24 ottobre 2013 [2972931]

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[doc. web n. 2972931]

Ordinanza diingiunzione nei confronti di Stadek snc - 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 473 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una nota pervenuta in data 25 novembre 2009 da parte del Corpo Intercomunale Polizia locale, Distretto biellese centrale, con cui veniva segnalata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso il locale commerciale Stadek snc di Decorato Nunzia e Stamura Nunzio (di seguito "Stadek"), sito in Benna (BI), via Roma n. 8, a fronte del quale veniva rilevata la presenza di cartelli, recanti l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice")  non conformi a quelli indicati dal Garante con il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti, il Dipartimento realtà economiche e produttive formulava una richiesta di informazioni alla predetta società (nota del 25 gennaio 2010, prot. n. 1752/66605) diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso;

VISTA la successiva richiesta di informazioni inviata in data 27 aprile 2010 (prot. n. 9832/66605) con cui l´Ufficio, preso atto del mancato riscontro alla precedente nota, ha rinnovato l´invito alla società a fornire i chiarimenti già richiesti;

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte di Stadek, veniva formulata una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 6 settembre 2010 (prot. n. 19880/66605), con cui si invitava nuovamente la società a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 1816/66605 del 28 gennaio 2011, notificato in data 2 marzo 2011, con cui è stata contestata a Stadek snc di Decorato Nunzia e Stamura Nunzio, P.I. 02266220025, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

CONSIDERATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non inviando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Stadek snc di Decorato Nunzia e Stamura Nunzio, P.I. 02266220025, con sede in Benna (BI), Via Roma n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi  Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia