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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2967241]

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[doc. web n. 2967241]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 595 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 26 agosto 2013 nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del trattamento relativamente ai servizi offerti da TeleTu (che risulta marchio Vodafone dal 1° ottobre 2012), con cui KW, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza fissa intestato al medesimo, di comunicazioni telefoniche non desiderate di carattere commerciale provenienti da TeleTu, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, nonché le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento, ove designato, del soggetto eventualmente designato quale rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui i dati possano essere stati comunicati; il ricorrente ha altresì manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento per finalità di carattere commerciale, chiedendo che tale volontà sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati stessi siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel rappresentare di aver ricevuto un riscontro, datato 27 agosto 2013, da parte di TeleTu con il quale tale società chiedeva all´interessato, al fine di poter eseguire le opportune verifiche, di comunicare le numerazioni dalle quali le chiamate risultavano effettuate, ha rilevato di non aver potuto corrispondere alla richiesta "poiché il numero era celato", eccependo l´inidoneità del riscontro ottenuto e ribadendo le istanze già avanzate in sede di previo interpello, dirette, con l´attuale ricorso, a Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 27 settembre 2013, con cui Vodafone Omnitel N.V. ha dichiarato di essere "in possesso di un unico dato a Lei riferibile, vale a dire la numerazione interessata dai contatti lamentati" che risulta peraltro "essere stata inserita, a seguito di un (…) reclamo" del ricorrente, "in una black list di numerazioni da non contattare per finalità commerciali", precisando che "tale lista, fornita a call center e partners commerciali di Vodafone al fine di evitare contatti indesiderati, indica esclusivamente numerazioni da non contattare cui non è associata alcuna ulteriore informazione"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato di non poter fornire indicazioni in ordine ai possibili autori delle chiamate commerciali di cui l´interessato ha lamentato la ricezione in quanto, "in assenza delle numerazioni dalle quali sarebbero provenuti i contatti lamentati, non è in grado di risalire ai soggetti che li avrebbero generati", confermando comunque "la presenza della Sua numerazione nelle liste di utenti non contattabili e l´impegno ad evitare qualsiasi contatto indesiderato da parte dei nostri partners commerciali o comunque di qualsiasi soggetto contrattualmente legato a Vodafone";

VISTA la nota, inviata via e.mail in data 22 ottobre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto dell´impegno manifestato dal titolare del trattamento ad evitare, per il futuro, qualunque contatto non desiderato dall´interessato, ha eccepito la non esaustività del riscontro ottenuto, rilevando come, a fronte dell´affermata "detenzione da parte della società" del solo "numero di utenza fissa dell´interessato", "non viene indicato in che modo sia stato acquisito il dato"; il ricorrente, nel ribadire la richiesta di comunicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha contestato quanto affermato da controparte in ordine all´impossibilità di individuare il/i soggetto/i autore/i delle chiamate indicate nel ricorso, tenuto conto del fatto che l´avvenuto inserimento, successivamente ad un reclamo proposto dall´interessato, del numero di utenza del medesimo in una black list di persone non contattabili, implica che "a monte di ciò vi sia stata almeno una chiamata di natura commerciale nella quale lo scrivente ha manifestato la propria volontà di non voler più ricevere altre chiamate dello stesso tenore" e in relazione al quale ha chiesto di precisare quale soggetto (Vodafone Omnitel N.V., TeleTu o società terze) abbia materialmente disposto il predetto inserimento; l´interessato ha infine contestato la veridicità di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine ai dati del ricorrente detenuti dal medesimo in quanto "in una recente risposta fornita dalla Società, in relazione ad altra richiesta formulata direttamente a Vodafone e non a TeleTu, ha fornito risposta nella quale confermava l´esistenza di tutta un´altra sere di dati";

VISTA la nota, datata 25 novembre 2013, con cui la società resistente, nel confermare quanto già in precedenza comunicato, ha chiarito che l´inserimento del nominativo del ricorrente nella cd. black list di soggetti non contattabili per finalità commerciali è avvenuto a seguito di segnalazione presentata dall´interessato al Garante, precisando che "la predetta black list reca esclusivamente le numerazioni da non contattare, senza associare ad esse alcuna ulteriore informazione"; il titolare del trattamento ha infine ribadito, relativamente alla richiesta di conoscere i soggetti responsabili delle chiamate indesiderate, che "in assenza della indicazione delle numerazioni da cui sarebbero state effettuate le predette chiamate, non è in grado di risalire ai soggetti autori delle stesse";

VISTA la nota, datata 4 dicembre 2013 e la successiva comunicazione dell´11 dicembre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto della procedura posta a base del suo inserimento nella lista di persone non contattabili a fini commerciali, ha comunque ribadito le richieste già evidenziate nell´ultima nota fatta pervenire dal medesimo;

VISTA la nota, datata 9 dicembre 2013, con cui il titolare del trattamento, nel ribadire le modalità di inserimento delle numerazioni telefoniche nelle liste di soggetti non contattabili a fini commerciali, ha chiarito, in merito alle discordanze eccepite dal ricorrente in ordine alla comunicazione dei dati che lo riguardano detenuti dalla controparte, "che le informazioni rese con la (…) comunicazione del 27 settembre sono relative ai soli dati presenti sui sistemi TeleTu" in ordine ai quali verte l´odierno ricorso, mentre "la comunicazione datata 30 agosto 2013 (…) cui fa riferimento nelle sue repliche (…) era relativa ad una istanza di accesso rivolta direttamente a Vodafone Omnitel NV, pertanto le verifiche ed il relativo riscontro riguardano i dati presenti sui sistemi dedicati alla clientela Vodafone"; la resistente ha infine precisato, riguardo al chiarimento richiesto in ordine alla gestione delle cd. black list, che  "ad oggi Vodafone dispone di due differenti black list distribuite alle reti commerciali di cui si avvale per la promozione dei servizi a marchio Vodafone e a marchio TeleTu" l´inserimento nelle quali "avviene attraverso una serie di canali (ad esempio il Servizio Clienti) che sono distinti per i servizi Vodafone e TeleTu, motivo per cui le utenze da non contattare non possono confluire in unica lista";

RILEVATO che il titolare del trattamento, pur avendo confermato l´avvenuta iscrizione del numero di utenza fissa intestato al ricorrente in una lista di persone non contattabili per finalità commerciali, ponendolo dunque al riparo da future chiamate non desiderate provenienti da Vodafone Omnitel N.V. o da società terze incaricate dalla medesima (in relazione al marchio TeleTu), non ha tuttavia fornito un riscontro completo alle istanze avanzate dall´interessato, omettendo, in particolare, di indicare l´origine del dato in questione;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Vodafone Omnitel N.V. di  comunicare al ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, l´origine del dato costituito dal numero di utenza fissa intestato al medesimo (utilizzato ai fini delle promozioni a marchio TeleTu), entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´origine del dato costituito dal numero di utenza fissa intestato al medesimo;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a Vodafone Omnitel N.V., in qualità di titolare del marchio TeleTu, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia