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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2964997]

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[doc. web n. 2964997]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n.  del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 8 luglio 2013 inviata al presidente pro-tempore di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e inoltrata altresì ad una serie di destinatari di cui sfugge il rapporto con lo specifico esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (Ministero del Lavoro, Corte Costituzionale, Procura generale presso la Corte di Cassazione, ecc.) con la quale l´interessato ha chiesto (in maniera difficilmente comprensibile, visto il richiamo ad una serie di documenti e di procedimenti privi di nesso fra loro se non quello di richiamare l´esteso contenzioso fra l´interessato e la banca di cui è stato dipendente) di accedere ad alcuni dati personali e l´origine degli stessi con riferimento (almeno apparente) al conferimento di incarichi al legale dell´istituto di credito;

VISTO il ricorso presentato il 5 agosto 2013 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´11 novembre 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 settembre 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTI i riscontri del 30 settembre e dell´11 novembre 2013 con i quali la banca resistente (fatta salva la difficoltà di interpretare richieste pressoché incomprensibili di cui viene evidenziata altresì "l´anomalia e l´irritualità") ha comunque precisato che i dati richiesti riferiti ai poteri del legale della banca sono desumibili dal mandato alle liti/procura speciale allegato alla memoria dalla stessa banca prodotta alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi (documento allegato dal medesimo ricorrente). Ciò precisando altresì come nella fattispecie non fosse necessaria "la formale delibera essendo sufficiente la procura a rappresentare l´istituto rilasciata dal legale rappresentante" della banca; visto che nelle medesime note è stato chiarito che i dati in questione "derivano da informazioni e dati che la banca (…) ha fornito" al legale che la rappresenta;

RILEVATO che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia