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Provvedimento del 18 dicembre 2013 [2964955]

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[doc. web n. 2964955]

Provvedimento del 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 590 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 agosto 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Marchis e Chiara Correnti, nei confronti di Ristorazione Catering Aziendale s.r.l., con il quale il ricorrente, dipendente di tale società con mansione di barista fino al 16 maggio 2013 – data in cui, a conclusione di un procedimento disciplinare con sospensione cautelare dal servizio, è intervenuto il licenziamento – non avendo ottenuto idoneo riscontro alle richieste previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), oltre ad alcune richieste non comprese nell´interpello preventivo, ha ribadito l´istanza di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati oggetto della contestazione disciplinare del 22 aprile 2013 e alle eventuali "registrazioni foto/audio/video" acquisite in data 18 aprile 2013 all´interno dei locali ove lo stesso prestava la propria attività lavorativa, nonché di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento; rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2013 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la memoria pervenuta via e-mail il 27 settembre 2013 con la quale la società resistente, nella persona del suo legale rappresentante, ha affermato che, "nell´aprile 2013, stante la sottrazione di parte degli incassi dell´attività commerciale svolta all´interno dei locali di che trattasi installava, per fini di sicurezza, un kit di videosorveglianza a circuito chiuso, dotato di camera con obiettivo posizionato in modo da inquadrare la sua sola postazione di lavoro ove venivano custoditi gli incassi giornalieri (…) sita in un locale non adibito a luogo di lavoro dei dipendenti"; la predetta videocamera, che peraltro "è stata presente per soli quattro giorni e poi rimossa" e che era stata adeguatamente segnalata attraverso "un avviso circostanziato affisso sul muro immediatamente sotto l´impianto posto di fronte alla porta d´ingresso dell´area interessata, visibile da chiunque entrasse nel locale amministrazione", "non era stata installata nei luoghi di lavoro e non era finalizzata al controllo dell´attività dei dipendenti che si svolgeva in altro piano della struttura (…);  oggetto di ripresa della stessa era infatti unicamente la scrivania dell´amministratore della società (…)"; nella medesima nota la resistente, nel dichiarare che "ad ogni modo la videoripresa effettuata il giorno 18 aprile 2013 non è nella propria disponibilità (…)",  ha altresì precisato che "allo stato sono in corso indagini preliminari, sui fatti esposti dal ricorrente, avanti al Tribunale penale di Roma a seguito di denuncia querela (…) per il reato di furto aggravato";

VISTA la nota datata 30 settembre 2013 con la quale il ricorrente ha sottolineato come la società resistente, precedentemente alla presentazione del ricorso, avesse affermato che "non esisteva all´interno dei locali di lavoro un impianto audio video né riferiva dell´esistenza di un kit puntato sulla scrivania dell´amministratore finalizzato a tutelare il patrimonio (…)"; tale dichiarazione risulterebbe invece smentita con la nota del 27 settembre 2013 laddove ha affermato di "aver installato all´interno dei locali un kit di video sorveglianza a circuito chiuso"; nella medesima nota il ricorrente, oltre a ribadire la richiesta di avere accesso ai dati che lo riguardano contenuti "nella registrazione audio video effettuata in data 18 aprile 2013 presso i locali in uso alla società resistente", ha comunque contestato la legittimità del citato impianto di videosorveglianza in quanto "il personale dipendente non era stato informato dell´esistenza delle telecamere, le stesse non erano segnalate da alcun apposito cartello e l´installazione non era stata effettuata con l´informativa alle RSA né con l´autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro";

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 dicembre 2013 con la quale la società resistente, nel ribadire che "la videosorveglianza non interessava alcuna area adibita ad attività lavorativa e/o comunque alcun luogo anche solo di passaggio dei lavoratori (…)", ha precisato che "l´attività lavorativa del ricorrente si svolgeva, o comunque si sarebbe dovuta svolgere, esclusivamente all´interno del bar gestito dalla RCA e posto al primo piano del palazzo (…), mentre la postazione ufficio ad uso esclusivo dell´amministratore dove veniva solitamente riposto l´incasso del bar e dove era installato il KIT si trovava, invece, al piano terra del medesimo palazzo in uno spazio chiuso da una porta dove i lavoratori non dovevano accedere"; ne consegue la veridicità dell´affermazione precedentemente resa in ordine all´inesistenza "di qualsivoglia impianto audiovisivo finalizzato al controllo dell´attività dei lavoratori  (…)"; la resistente ha quindi affermato che la registrazione effettuata il 18 aprile 2013, da cui è scaturita una "specifica contestazione disciplinare in riscontro alla quale il ricorrente ha negato ogni addebito (…), non è oggi nella propria disponibilità per essere i fatti in essa rappresentati oggetto di indagine penale e coperti dal segreto di indagine";

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle istanze già avanzate dal ricorrente in sede di interpello e successivamente riproposte con il ricorso;

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso del procedimento, le informazioni precedentemente fornite dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "la videosorveglianza a circuito chiuso -  peraltro presente per soli 4 giorni e poi rimossa - non interessava alcuna area adibita ad attività lavorativa e/o comunque alcun luogo anche solo di passaggio dei lavoratori (…)" essendo piuttosto collocata "in modo da inquadrare la scrivania dell´amministratore della società (…) ove venivano custoditi gli incassi giornalieri (…) sita in un locale non adibito a luogo di lavoro dei dipendenti" e precisando altresì che le immagini videoregistrate "non sono più nella propria disponibilità per essere i fatti in essa rappresentati oggetto di indagine penale e coperti dal segreto di indagine", riscontrando in questo modo la sola richiesta di accesso ai dati formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice; 

RILEVATO che ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice, ogni valutazione sull´utilizzabilità delle registrazioni depositate in giudizio è comunque rimessa esclusivamente all´autorità giudiziaria adita che indaga sui furti denunciati dall´autorità resistente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia