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Provvedimento del 12 dicembre 2013 [2964927]

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[doc. web n. 2964927]

Provvedimento del 12 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 577 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 14 ottobre 2013, proposto nei confronti di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Trentino", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione di due articoli (il primo del XX dal titolo "YY" ed il secondo del ZZ dal titolo "HH"), contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, accessibili, all´interno dell´archivio on line del quotidiano, attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati che lo riguardano "sia nella versione cartacea che in quella on-line del quotidiano (…) o, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli (…) tramite i motori di ricerca esterni al sito"; ciò lamentando, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie "non più "attuali" riferite ad un procedimento penale che, sin da subito, ha trovato ampio ridimensionamento" definendosi con "sentenza di non doversi procedere"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 12 novembre 2013, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato "di aver dato corso (…) ad adottare quei rimedi necessari, in conformità alle pregresse disposizioni impartite" anche dall´Autorità "in procedimenti analoghi", disponendo "la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli di interesse" del ricorrente; la resistente ha precisato, in particolare, di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante l´interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; il titolare del trattamento, con riguardo invece alla diversa richiesta avente ad oggetto la cancellazione e il blocco dei dati personali del ricorrente, ha specificato "di non avervi dato corso" reputando che il trattamento posto in essere dalla testata giornalistica sia da considerare "lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto l´odierno trattamento è effettuato non per finalità giornalistiche ma "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet"", aggiungendo che "la particolarità della "fonte" rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia (…) che l´articolo si riferisce a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi";

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 21 novembre 2013, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritenere adeguato il riscontro fornito dalla controparte, ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia