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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale il detective Uva Pietro - 18 dicembre 2013 [2954181]

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[doc. web n. 2954181]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa Individuale il detective Uva Pietro - 18 dicembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 604 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 5701U del 28 marzo 2011 formulata da questa Autorità, ha svolto, presso il l´Impresa Individuale il detective Uva Pietro P.Iva: 03012921213, con sede in Caserta, viale Beneduce n. 30, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 26 maggio 2011, dal quale è risultato che l´Impresa individuale, in persona del titolare, effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono) tramite un apposito form  di raccolta presente nel sito Internet www.agenziainvestigativaildetective.it, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice e che la medesima Impresa, a fronte di un trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. a) e 38 del Codice;

VISTO il verbale nr. 40/2011 del 17 giugno 2011 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui sono state contestate all´Impresa individuale Uva Pietro le violazioni amministrative prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare, per entrambe, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 29 luglio 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale l´Impresa individuale, relativamente alla violazione di cui all´art. 13 del Codice, ha evidenziato come "(…) la GdF, nell´occasione (attività ispettiva di cui al verbale di operazioni compiute del 26 maggio 2011), controllò de visu la casella di posta elettronica all´indirizzo il detective @libero.it – nella quale, grazie alle funzionalità del sito in costruzione sarebbero dovuti confluire i dati personali potenzialmente oggetto di raccolta tramite il form de quo- constatando che nulla era mai giunto", ove, sul punto, ha altresì prodotto in atti una dichiarazione della Smart Group s.r.l. di Frosinone, quale società incaricata di realizzare il sito Internet www.agenziainvestigativaildetective.it, nella quale si legge che "il sito [n.d.r. www.agenziainvestigativaildetective.it] è on line in maniera definitiva e stiamo procedendo all´indicizzazione dello stesso […] quindi nei prossimi giorni comparirà nei motori di ricerca". Riguardo al rilievo di cui all´art. 37 del Codice, ha osservato come, anche alla luce di quanto indicato nel parere del Garante datato 23 aprile 2004, "Il trattamento (oggetto della specifica contestazione) non rientra tra quelli soggetti a preventiva notificazione, (sia) per carenza dei requisiti della continuità di localizzazione" sia "(…) per carenza del requisito dell´idoneità a identificare l´interessato". Inoltre, ha ritenuto di essere incorsa, ai sensi dell´art. 3 della legge n. 689/1981, in un mero errore sul fatto, poiché le caratteristiche tecniche dei dispositivi di localizzazione utilizzati per i trattamenti di dati personali in questione, non consentono di sostanziare i presupposti dell´obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice. Sul punto, peraltro, ha evidenziato come la scriminante della buona fede si rilevi anche dal parere pro veritate del 2011 formulato dall´avv. Zironi del foro di Modena, nonché dalla circostanza che "(…) nella vigenza della L. n. 675/96 (l´Impresa) aveva diligentemente adempiuto all´obbligo di prima notificazione, allora previsto dall´art. 7 cit. (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 4 giugno 2012 nel quale il trasgressore, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato, con particolare riferimento alla violazione di cui all´art. 37 del Codice, come difetti "(…) la prova dell´elemento oggettivo e del fatto storico dell´illecito contestato";

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente in relazione a quanto contestato. Relativamente alla violazione di cui all´art. 37 del Codice, si evidenzia come il trasgressore, anche alla luce del citato parere del Garante del 23 aprile 2004, ritenga erroneamente di non essere assoggettato all´obbligo di notificazione di cui all´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice. In effetti, così come accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, nel verbale di operazioni compiute del 26 maggio 2011, il sistema GPS utilizzato per la localizzazione, qualifica un trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica. Tale sistema, infatti, funziona mediante l´utilizzo di una scheda telefonica tramite la quale, inviando un SMS, si attiva il localizzatore indicando la posizione del mezzo sul quale è applicato. Questa modalità sostanzia, così come specificato al punto 2 del parere datato 23 aprile 2004, il requisito della continuità di funzionamento, atteso che il sistema è in grado di fornire la posizione del mezzo su cui è applicato il localizzatore continuativamente ovvero consentendo al titolare del trattamento di poter verificare la posizione in qualsiasi momento a sua discrezione. Peraltro, anche riguardo l´ulteriore requisito dell´idoneità del sistema a consentire l´identificazione dell´interessato, si rileva come il medesimo punto del citato parere, espliciti come tale requisito si consideri soddisfatto, come nel caso di specie, anche indirettamente. Quanto detto non consente di rilevare gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Relativamente al parere pro veritate formulato dall´avv. Zironi, si evidenzia come, anche in questo caso, non possa invocarsi l´applicazione della scriminante della buona fede di cui al citato art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che tale documento non contiene alcuna considerazione nel merito dell´obbligo di notificazione al Garante di cui all´art. 37 del Codice. Alla stessa conclusione si giunge considerando quanto argomentato circa l´avvenuta notificazione al Garante ai sensi dell´art. 7 della Legge n. 675/1996. L´istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice configura un diverso e distinto adempimento rispetto a quello già previsto dall´art. 7 della legge n. 675/1996. Sono tenuti a notificare al Garante, infatti, solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). Il comma 2 di tale articolo demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al predetto comma 1, quelli non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell´interessato e pertanto sottratti all´obbligo di notificazione (provvedimento del 31 marzo 2004, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 852561). Dalla nuova disciplina del Codice deriva, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione al Garante, con la conseguenza che le notificazioni inviate secondo la legge n. 675/1996 non producono effetto rispetto alla notificazione ex art. 37 del Codice (Trib. Foggia –seconda sez. civ. Sentenza n. 618/09 del 2 aprile 2009);

RITENUTO, invece, che, relativamente alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, dagli atti non emerge la prova che tramite il sito Internet www.agenziainvestigativaildetective.it siano stati effettivamente raccolti dati personali;

RILEVATO che risulta essere avvenuto presso l´Impresa Individuale il detective Uva Pietro un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. a) del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice deve essere determinato nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

ORDINA

all´ Impresa Individuale il detective Uva Pietro P.Iva: 03012921213, con sede in Caserta, viale Beneduce n. 30, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima Impresa di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia