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Provvedimento del 30 ottobre 2013 [2930042]

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[doc. web n. 2930042]

Provvedimento del 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 497 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 25 giugno 2013, presentato nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale NA 2 Nord, con il quale XY, che nel periodo marzo-agosto 2012 si era sottoposto ad alcune cure mediche presso la predetta ASL, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle diverse richieste volte ad ottenere copia della relativa cartella clinica (tra cui anche un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito la propria richiesta volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella predetta documentazione sanitaria; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 2 ottobre 2013  con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax in data 9 settembre 2013 con la quale l´azienda resistente, nel precisare di avere più volte rappresentato all´interessato che la sua cartella clinica "risultava smarrita, così come denunciato dalla dott.ssa (…) alla stazione dei carabinieri di Mugnano di Napoli in data 17/4/2013" (di cui ha allegato copia), ha  affermato che la stessa potrebbe essere stata sottratta in occasione di un furto avvenuto nel dicembre 2012 presso i locali della ASL del distretto di Mugnano;

VISTE le note pervenute in data 2 e 22 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, nel rilevare di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte della Asl di Mugnano, nei cui confronti ha presentato il ricorso, ha  affermato di avere preso visione, presso la predetta azienda sanitaria, di una richiesta di copia di cartella clinica datata 27/11/2012 (di cui ha allegato copia), presumibilmente sottoscritta da un terzo in quanto la firma apposta in calce non sarebbe la propria;

RILEVATO anzitutto che il ricorso è stato istruito nei confronti della ASL NA2 Nord (la quale comprende il distretto sanitario di Mugnano) che ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali si configura come il titolare del trattamento in essere; rilevato altresì che il ricorrente potrà far valere dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria l´eventuale asserita falsificazione della propria firma in calce ad un documento dallo stesso, peraltro, sottratto alla disponibilità dell´ente resistente;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso del procedimento, i riscontri precedentemente forniti ribadendo (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che la cartella clinica dell´interessato è stata smarrita, allegando in proposito anche la copia della relativa denuncia di smarrimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto della particolarità della vicenda e della sequenza di rapporti intercorsi tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia