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Provvedimento del 30 ottobre 2013 [2929920]

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[doc. web n. 2929920]

Provvedimento del 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 492 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 11 giugno 2013 nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano detenuti dalla società odierna resistente, con particolare riguardo a quelli raccolti in occasione della richiesta di attivazione di un´utenza di telefonia fissa, successiva ad una precedente richiesta di disattivazione del servizio sulla medesima linea, avvenuta a seguito di subentro ad altro operatore telefonico con mantenimento della stessa numerazione; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 settembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 3 luglio 2013, con cui Wind Telecomunicazioni S.p.A., nel comunicare i dati personali della ricorrente dalla stessa detenuti, ha precisato, in primo luogo, di non disporre "della richiesta da Lei formalizzata al gestore Fastweb per il passaggio dell´utenza" oggetto di ricorso, in quanto "pervenuta direttamente da Fastweb tramite apposito sistema automatico" e dichiarando altresì di aver ricevuto, riguardo alla stessa utenza e "nella medesima data in cui si perfezionava la migrazione (…) da Infostrada a Fastweb", una diversa richiesta, manifestata mediante consenso vocale "rilasciato da un soggetto qualificatosi come "marito dell´intestataria", volta al "distacco della stessa linea (…) da Fastweb verso Infostrada"; la società resistente ha tuttavia rilevato di non aver potuto procedere all´attivazione del nuovo contratto telefonico sulla predetta utenza, che infatti ad oggi risulta "disattiva", a causa di un disservizio tecnico dovuto alla mancata evasione dell´ordine di migrazione da parte di Fastweb, nonostante i numerosi solleciti a tal fine provenienti dall´interessata; il titolare del trattamento ha infine rappresentato l´attuale esistenza, in capo all´interessata, di un diverso contratto di utenza telefonica, tuttora attivo con numerazione diversa da quella menzionata nel ricorso, perfezionatosi solo nel febbraio 2013 in ragione della "mancata evasione del primo ordine di migrazione da parte di Fastweb";

VISTA la nota, datata 9 luglio 2013, con cui la ricorrente, ha eccepito, riguardo all´affermata richiesta di rientro manifestata vocalmente da un soggetto diverso dall´intestataria dell´utenza telefonica, che "nessun correlato riscontro documentale o vocale è stato (…) fornito" alla ricorrente "che pur l´ha espressamente richiesto"; l´interessata ha altresì rilevato che il riscontro documentale risulterebbe carente anche in ordine agli affermati solleciti che l´interessata avrebbe svolto nei confronti di Fastweb al fine di agevolare il completamento del processo di migrazione, nonché con riguardo alla richiesta di attivazione dell´utenza contraddistinta da nuovo numero telefonico, risultante ad oggi attivo, rispetto alla quale "Wind fa solo cenno senza neppur specificare se si tratta di una attivazione con sottoscrizione di un contratto o registrazione vocale";

VISTA la nota, datata 5 settembre 2013, con cui la società telefonica, integrando il riscontro già fornito, ha dichiarato di aver trasmesso, in allegato alla nota medesima, "il consenso vocale rilasciato in data 23.10.2012 da un soggetto qualificatosi come "marito dell´intestataria sig.ra XY" e finalizzato, come si evince testualmente dal relativo file audio "al distacco della linea (…) dal suo attuale Operatore (Fastweb) verso l´azienda Infostrada";  la resistente ha inoltre rilevato che "nel periodo di gestione ed avanzamento dell´ordine di migrazione da Fastweb a Infostrada (…), dal mese di ottobre al mese di dicembre 2012, sono stati effettuati diversi contatti da parte della cliente al fine di sollecitare il processo di attivazione della linea fissa su rete Wind", riportando altresì gli estremi delle segnalazioni a tale scopo effettuate dalla società e tracciate nei sistemi facenti capo alla medesima; con riguardo invece alle modalità di attivazione del contratto telefonico su nuova linea telefonica Infostrada, la resistente ha chiarito che l´ordine di acquisizione del medesimo risulta "effettuato in data 15.01.2013 a seguito del contatto telefonico pervenuto al (…) Servizio Clienti e tracciato a sistema con profilo All Inclusive Large 20 Mega", dichiarando l´impossibilità, a causa di "probabili problemi tecnici", di "riprodurre il relativo file audio del consenso vocale rilasciato" a tal fine;

VISTA la nota, datata 21 ottobre 2013, con cui l´interessata, nel prendere atto dell´integrazione al riscontro fornita dal titolare del trattamento, ha tuttavia eccepito la mancata trasmissione "del supporto quale prova del consenso vocale rilasciato in data 23.10.2013 e finalizzato al distacco da Fastweb verso Infostrada del numero (…)", manifestando altresì disappunto in ordine al "mancato invio del file audio del consenso vocale rilasciato in data 15.1.2013 finalizzato all´attivazione della nuova linea" telefonica;

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 25 ottobre 2013, con cui la resistente ha comunicato di aver predisposto l´inoltro del file audio richiesto dalla ricorrente mediante trasmissione del relativo supporto presso il domicilio eletto dalla medesima, non essendo state indicate modalità alternative di comunicazione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia